Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19531-2017 proposto da:

ENEL GREEN POWER SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio, dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 283/2017 del 16 gennaio 2017, pubblicata 31 gennaio 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 47/2012, di rigetto del ricorso proposto dalla società ENEL Green Power s.p.a. avverso l’avviso di accertamento catastale, notificato il 27 luglio 2011, col quale l’Agenzia del territorio aveva elevato a Euro 139.471,00 la rendita proposta (Euro 55.988,00) con la domanda, modello DOCFA, presentata il 9 febbraio 2011 dalla società ENEL Green Power s.p.a. in relazione alla centrale idroelettrica di Malegno, riportata nel catasto di quel comune al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), e al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 22 luglio 2017. E con memoria del 18 febbraio 2021 ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 13 settembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: non è fondato il primo motivo di appello col quale la contribuente ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale sul punto della esclusione dell’eccepita nullità dell’avviso di accertamento catastale per vizio di motivazione; l’atto impugnato, colla allegata “scheda relazione categorie speciali”, ha enunciato i criteri della determinazione della maggiore rendita, operata con stima diretta, previo sopralluogo della centrale idroelettrica, e ha indicato i dati essenziali; seppur sintetica, la motivazione è esaustiva alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione di rendita catastale nell’ambito della c.d. procedura DOCFA, caratterizzata dalla “struttura fortemente parte-cipativa” del procedimento amministrativo; quanto al merito della stima del valore dell’impianto non hanno fondamento le censure dell’appellante la quale non ha apprezzabilmente confutato “i dettagliati elementi” che sorreggono la stima; in primis la stessa relazione tecnica, prodotta dalla contribuente, indica come congrua una rendita (Euro 84.449,32) che è, comunque, “di gran lunga superiore” a quella proposta colla dichiarazione, modello DOCFA; nè il responso del consulente infirma l’accertamento dell’Agenzia del territorio; “la correttezza dell’operato dell’Ufficio (…) trova ampia conferma (…) nei documenti di causa” in relazione alla “esatta identificazione” di tutte le componenti della centrale idroelettrica, alle relative “caratteristiche tecnologiche (…) con puntuale indicazione dei valori e coefficienti di vetustà applicati e giustificati mediante richiami documentali”; laddove risulta, pertanto, smentita la censura della omessa applicazione dei coefficienti di deprezzamento, il consulente della appellante non ha dato conto della selezione del “coefficiente di 0,50/1″ applicato, nè dello specifico metodo di stima utilizzato per ogni componente dell’impianto; sicchè deve essere ” integralmente confermata la rendita rettificata dall’Ufficio “.

2. – La società contribuente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e in relazione al D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis, sostituito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162.

La ricorrente obietta: erroneamente la Commissione tributaria regionale ha reputato che l’avviso di accertamento catastale impugnato fosse corredato da adeguata motivazione; l’atto non indica il “coefficiente di deprezzamento utilizzato per la determinazione finale della rendita”; è, pertanto, nullo per vizio di motivazione, in dipendenza della inosservanza della citata L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; neppure in sede di costituzione l’Amministrazione finanziaria ha offerto “per tutti i beni” la indicazione della percentuale del deprezzamento; non basta il riferimento del Giudice a quo alla stima diretta, in quanto “non tutti i beni accertati (rectius: considerati ai fini della stima del valore della centrale idroelettrica) corrispondono a quelli indicati in sede di modello DOCFA, come nel caso dello sgrigliatore”, come riconosciuto nelle controdeduzioni di prime cure, avendo l’Ufficio ammesso di aver incluso nella stima per l’appunto “lo sgrigliatore non inserito dalla società nella dichiarazione DOCFA”; non è pertanto applicabile nella specie il principio di diritto, richiamato dalla Commissione tributaria regionale, in ordine alla motivazione della rettifica delle rendita proposta con la dichiarazione modello DOCFA, là dove la stima ha comprende beni non indicati nella dichiarazione; le circostanze della partecipazione della contribuente al sopralluogo e della conoscenza della stima diretta effettuata non escludono il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento catastale e la conseguente nullità dell’atto.

2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2967 c.c. e in relazione al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28.

La società contribuente, riproponendo le censure di merito formulate riguardo alla congruenza della stima della centrale idroelettrica, censura che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente divisato che l’Amministrazione finanziaria avesse offerto la prova dell’accertamento della maggiore rendita catastale. Soggiunge: solo all’atto della costituzione in primo grado, l’Ufficio aveva dichiarato di aver determinato il costo di ricostruzione a nuovo degli impianti “al netto del deprezzamento”, senza tuttavia indicare il relativo saggio ” per la maggior parte dei beni “; il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, prescrive:

Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della, unità immobiliare all’epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe (comma 1). Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (comma 2)”; e in tal senso l’Agenzia del territorio ha disposto opportune istruzioni colla circolare 30 novembre 2012, n. 6/T; attraverso la “perizia” (rectius: relazione tecnica) versata in prime cure la contribuente ha dimostrato “la eccessività dei valori attributi dall’Ufficio”, a dispetto del contrario, erroneo assunto della Commissione tributaria regionale.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Affatto impertinente è la evocazione della disposizione in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis, del quale la ricorrente denunzia la violazione, senza peraltro esplicare le relative ragioni e la inerenza della norma (circa la motivazione degli avvisi di accertamento del tributo locale) al caso in esame.

3.2 – Non ha fondamento la denunzia della inosservanza della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Nella specie si tratta, pacificamente, di avviso di accertamento catastale emesso in procedimento instaurato dalla contribuente colla domanda, modello DOCFA, in esito alla stima diretta degli immobili previo sopralluogo.

In ordine al requisito della motivazione dell’avviso de quo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (…) se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni” (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).

Non è influente l’obiezione della ricorrente sul punto che la stima abbia compreso anche beni (lo sgrigliatore) non indicati nella dichiarazione modello DOCFA: l’avviso di accertamento catastale (riprodotto fotostaticamente nel corpo del ricorso) riporta debitamente nella ” scheda relazione categorie speciali ” allegata il manufatto; nè è controversa la esistenza di detto sgrigliatore o di alcun altro bene oggetto della stima.

Sicchè la elevazione della rendita è esclusivamente conseguita alla differente valutazione tecnica in ordine al valore economico dell’immobile, senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.

Al superiore principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – si è uniformata la Commissione tributaria regionale

Il Giudice a quo ha, infatti, correttamente reputato che fosse da escludere il denunziato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, il quale conteneva la indicazione dei dati oggettivi, della categoria, della classe e della rendita attribuite all’immobile.

3.3 – Neppure sussistono le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari denunziate col secondo motivo.

3.3.1 – Quanto alla disposizione codicistica nella giurisprudenza di legittimità è, per vero, affatto consolidato l’orientamento secondo il quale ” la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata”; mentre non sono riconducibili alla previsione in parola del codice di rito le censure che – esattamente al pari di quelle sviluppate della ricorrente – investono ” la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ” (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 01; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01; Sez. 3, sentenza n. 15107 del 17/06/2013, Rv. 626907 – 01; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004, Rv. 575433 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003, Rv. 562210 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860 – 01; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993, Rv. 484583 – 01).

Epperò risulta palese che la Commissione tributaria regionale non è incorsa nella denunziata violazione di legge, in quanto sotto nessun profilo ha contravvenuto alla regola della distribuzione dell’onere probatorio.

3.3.2 – Circa poi l’osservanza del precetto dell’art. 28 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la ricorrente non ha apprezzabilmente confutato l’accertamento della Commissione tributaria regionale circa la applicazione da parte della Agenzia delle entrate dei coefficienti di deprezzamento ai fini della stima del costo di ricostruzione a nuovo della centrale idroelettrica.

Sicchè, esclusa la inosservanza della norma regolamentare, le residue censure, sviluppate dalla ricorrente sulla scorta delle richiamate osservazioni della difesa tecnica, esulano palesemente dall’ambito della violazione e/o della falsa applicazione delle norme di diritto e investono, invece, il merito – sotto i profili della congruenza e della esattezza – della stima in concreto operata dalla Agenzia del territorio.

Consegue che le doglianze della ricorrente, non riconducibili alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non devono ritenersi consentite nel presente giudizio di legittimità alla luce del consolidato orientamento secondo cui ” il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa ” (Sez. 1, ordinanza n. 6519 del 06/03/2019, Rv. 653222 – 01; Sez. 6 – 2, ordinanza n. 11603 del 14/05/2018, Rv. 648533 – 01; Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 – 01).

3.4 – In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 223 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro tremila/00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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