Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/07/2020), n.16048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7538/2015 proposto da:

N.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Vanni Maria

Oggiano con studio in Sassari via Torres 27;

– ricorrente –

contro

S.F., D.M.N., M.A., Mu.Au.,

Sa.Lu., G.G., Ge.Gi., P.M.G.,

P.A., M.M.F., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2014 della Corte d’appello Sez.Dist. di

Sassari, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Vanni Maria Oggiano per la ricorrente che ha

concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso trasmesso per la notifica il 9 ed il 10 marzo 2015 da N.A. nei confronti di S.F., D.M.N., M.A., Mu.Au., Sa.Lu., G.G., Ge.Gi., P.M.G., P.A., M.M.F. e M.G. avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari depositata il 23 gennaio 2014 che ha rigettato il gravame dalla stessa proposto nei confronti della decisione di primo grado, che pure aveva respinto la sua domanda di accertamento della piena ed esclusiva proprietà del lastrico solare sovrastante l’appartamento all’attualità intestato ai sigg.ri S. – D..

1.1. L’odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio i signori S.F. e D.M.N. al fine di far accertare e statuire giudizialmente il suo diritto di proprietà, piena ed esclusiva sul lastrico solare e l’obbligo per i convenuti di eliminare il lucernario realizzato dai coniugi M. e P., dai cui eredi avevano acquistato, in forza di un’autorizzazione provvisoria a suo tempo rilasciata e contenente l’impegno di rimuovere tale struttura a semplice richiesta della N..

1.2. Esponeva, in particolare, quest’ultima di avere alienato con rogito del 28 aprile 1983 a M.F. e P.C. una porzione immobiliare facente parte dell’intero fabbricato di sua esclusiva e piena proprietà riservandosi espressamente la venditrice qualsiasi diritto a lei spettante sull’edificio di cui era parte quanto compravenduto e, in particolare, la piena proprietà del lastrico solare di copertura, con facoltà di costruirvi in sopraelevazione le unità immobiliari concesse dalle competenti autorità o di cederlo in tutto in parte a terzi. Aggiungeva che in forza di una successiva scrittura privata del 19 novembre 1983 ella, tramite il procuratore generale, autorizzava i coniugi M.F. e P.C. ad aprire un lucernario nel ripostiglio, allo scopo di installare una scala mobile ed accedere al lastrico solare. Successivamente con rogito del 6 luglio 2001 gli eredi dei coniugi M.F. e P.C. alienavano ai signori S.F. e D.M.N. l’appartamento a suo tempo ceduto dalla N.. In data 4 ottobre 2003 l’odierna ricorrente invitava i convenuti a rimuovere il lucernario; e poichè non aveva ricevuto alcun riscontro, promuoveva il giudizio per cui è causa.

1.3. I convenuti si costituivano e chiamavano in giudizio i loro danti causa M.A., Mu.Au., M.M.F., Sa.Lu., G.G.G., Gi., P.M.G., P.A. e M.G., per esserne nel caso manlevati.

1.4. Nel merito i convenuti – per quanto qui di interesse chiedevano l’accertamento del diritto di proprietà dell’appartamento sito al primo piano, comprensivo di ogni accessorio e pertinenza e delle proporzionali quote di comproprietà sulle parti ed impianti che per legge, uso e destinazione costituiscono oggetto di condominio ovvero di accertare il loro diritto di proprietà sulle luci e le vedute esistenti nell’appartamento per cui è causa o, in subordine, dichiarare costituita a titolo originario per destinazione del padre di famiglia la servitù apparente di veduta e/o luce posta nel ripostiglio e nel bagno in fondo al corridoio.

1.5. Con sentenza depositata l’11/1/2008 il Tribunale di Sassari – sezione distaccata di Alghero respingeva la domanda attorea.

2. Avverso la pronuncia di primo grado, l’attrice proponeva appello, con cui ribadiva la contestazione della riconosciuta natura condominiale del lastrico solare.

2.1. Svolgevano appello incidentale i convenuti, lamentando la mancata pronuncia sulla domanda da essi avanzata di accertamento del loro diritto di proprietà sull’appartamento sito in (OMISSIS), acquistato dagli eredi di M. e P., aventi causa della N., comprensivo di ogni accessorio e pertinenza e delle proporzionali quote di comproprietà sulle parti che per legge, uso e destinazione costituiscono oggetto del condominio.

3. La corte distrettuale con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale proposto dai convenuti e dichiarato il diritto di proprietà degli stessi sull’appartamento sito in (OMISSIS), comprensivo di ogni accessorio e pertinenza e delle proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni.

3.1. In particolare, ha precisato la necessità di coordinare il principio in forza del quale il condominio nasce con il primo atto di vendita effettuato dall’originario unico proprietario con la disciplina relativa alla pubblicità degli atti dispositivi della proprietà immobiliare, ed in particolare, per quanto interessa nel caso di specie, con quella che regola l’opponibilità degli atti ai terzi.

3.2. A tal fine il giudice d’appello ha evidenziato come debba aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, potendo solo le indicazioni sulla stessa riportate consentire di individuare gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3.3. Da tali principi ha fatto derivare la conseguenza dell’inopponibilità ai terzi delle riserve di proprietà operate nel primo atto pubblico di trasferimento del 28 aprile 19831 ma non risultanti dalla nota di trascrizione e neppure richiamate nell’atto di vendita del 6 luglio2001 col quale gli attuali appellati acquistarono l’appartamento.

4. cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi.

5. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per vizio del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c..

6.1. Osserva, in particolare, la ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 4 ottobre 2006 sarebbero stati sentiti come testimoni, su istanza dei convenuti, C.V. e Co.An. i quali hanno dichiarato di essere proprietari dell’appartamento limitrofo. Assume la ricorrente che l’accertamento richiesto in via riconvenzionale dai convenuti avrebbe necessitato la partecipazione in giudizio di tutti i legittimatii e cioè tutti i condomini proprietari delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato e di cui il lastrico solare in oggetto costituisce la copertura. Poichè ciò non era avvenuto, ne conseguiva la denunciata nullità della pronuncia.

6.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per mancata produzione del verbale dell’udienza di assunzione dei testimoni, indicati dalla ricorrente quali vicini di casa e proprietari dell’appartamento limitrofo e perciò stesso litisconsorti necessari, dalla cui mancata partecipazione al giudizio desumere la nullità della sentenza (cfr. pag. 18 del ricorso).

6.3. Infatti, il generale potere del giudice di legittimità di esaminare gli atti ove siano denunciati errores in procedendo è subordinato alla circostanza che la censura sia stata proposta in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, essendo onere della parte ricorrente (i) a pena di inammissibilità, la specifica indicazione nel ricorso degli atti su cui si fonda e (ii) a pena di improcedibilità, depositare gli stessi entro i venti giorni dalla notificazione del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. 8077/2012).

6.4. Va peraltro precisato che mentre l’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. Un. 22726/2011; Cass. 195/2016; Cass. 11599/2019).

6.4. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dato atto di avere presentato l’istanza ex art. 369 c.p.c., comma 3, per la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tuttavia, per il superiore secondo principio richimato ciò vale ad escludere l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., n. 4, ma non anche l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6.

6.5. L’allegazione della ricorrente, però, anche a prescindere dalla mancata produzione del verbale d’udienza, risulta priva di alcun idoneo riscontro e, pertanto, non inficia la sentenza impugnata.

6.6. Va altresì rilevato giacchè configura una ulteriore causa di inammissibilità per difetto di interesse, che la partecipazione di tutti i condomini al giudizio è richiesta nel solo caso in cui un condomino domandi l’accertamento della sua proprietà esclusiva su parte del fabbricato la quale, diversamente, sarebbe di proprietà condominiale (cfr. Cass. Sez. Un. 25454/2013). Ne consegue che la denunciata non integrità del contraddittorio inciderebbe semmai sulla domanda principale, non anche su quella riconvenzionale, nella quale l’accertamento della proprietà dell’appartamento dei convenuti rilevava unicamente sub specie della loro legittimazione (sia attiva che passiva).

7. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1117,2650 c.c., art. 2659 c.c., comma 1, n. 2 e art. 2665 c.c., per avere la corte territoriale dichiarato il diritto di proprietà dei S. – D. sull’appartamento oggetto di causa, comprensivo delle proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni che per legge, uso e destinazione costituiscono oggetto di condominio, così riconoscendoli comproprietari anche del lastrico solare, la cui piena ed esclusiva proprietà è stata invece rivendicata dalla ricorrente.

7.1. La decisione violerebbe il principio sancito dall’art. 1117 c.c., secondo il quale al fine di superare la presunzione di comproprietà occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio, cioè al primo atto di trasferimento dell’unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, che nella fattispecie sarebbe costituito dal rogito del 28 aprile 1983, dal quale emerge la volontà delle parti di riservare alla N. la proprietà esclusiva del lastrico; da ciò deriverebbe l’ulteriore conseguenza che il rogito del 2001, con il quale l’appartamento era stato rivenduto da parte dei signori M. e P. ai S. – D., non poteva trasferire ciò che non rientrava nella quota di comproprietà degli alienanti.

7.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

7.3. Ferma, infatti, la correttezza dei principi richiamati in ordine alla necessità di verificare tramite il primo atto il regime proprietario dei beni condominiali per accertare la deroga alla presunzione non assoluta di condominialità ex art. 1117 c.c. (cfr. Cass. 16022/2002), osserva il collegio che il motivo indica tale primo atto nel rogito Notaio L. del 1983, senza tuttavia trascriverlo o produrlo o localizzarlo al fine di consentire alla Corte di apprezzarne l’idoneità.

7.4. Nè appare fornire chiarimenti il riferimento, contenuto a pag. 20 del ricorso, al tenore del successivo atto a rogito Notaio P.V. del 6 luglio 2001, dal momento che neppure tale atto è trascritto o prodotto al fine di specificare la rilevanza del richiamo all’atto scritto così come richiesto da questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 7449/1993; Cass. 4501/2015).

8. In definitiva, l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso.

9. Nulla va disposto sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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