Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/06/2017), n. 16048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10990-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PLASTAR-PAK S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona de legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE
MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TOMASSINI, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
GIUSEPPE FERRARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4628/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Plastar Pak srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4628/28/2015, depositata in data 27/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne della contribuente ed una eccezione sollevata in sede di memoria, hanno dichiarato illegittimo l’atto impositivo per difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’Ufficio o di altro impiegato addetto alla carriera direttiva a ciò delegato. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memora ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, a nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la C.T.R. accolto una eccezione di nullità dell’avviso di accertamento originario, per vizi di sottoscrizione, del tutto nuova, introdotta soltanto, in sede di memoria, nel giudizio di secondo grado. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ribadendo a sufficienza della qualifica di direttore e capo dell’Ufficio del firmatario dell’atto presupposto in oggetto.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Questa Corte si è già espressa sulla non rilevabilità d’ufficio della questione dell’asserita nullità dell’atto impositivo per vizi di sottoscrizione: “in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità – annullabilità, sicchè contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nei termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. 18448/2015; Cass. 22810/2015; Cass. 381/2016; Cass. 23587/2016).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017