Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16048 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 8510-2012 proposto da:
TAVA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato
CANESTRELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUDICEANDREA BONIFACIO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CASARI GILBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERRARI ALFREDO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/06/2013

nonchè contro
GENERTEL SPA, in persona del Vicedirettore Generale e
del Responsabile dell’Area Sinistri, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VALLE GINO giusta

– controricorrente nonchè contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CAPANNOLO EMANUELA,
PULLI CLEMENTINA giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– resistenti avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO del 18/10/2011, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Giudiceandrea Bonifacio difensore del
ricorrente che si riporta alla memoria;
uditi gli Avvocati Pafundi, Vincenti, Ricci, difensori
dell’INPS che si riportano agli scritti;

procura speciale a margine del controricorso;

è presente il P.G. in persona del AURELIO GOLIA che

nulla osserva.

17) R. G. n. 8510 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Trento, 13/12/2011) ha, per quanto qui
rileva, respinto l’appello proposto da Michele Tava contro la sentenza
emessa dal Tribunale di Trento, che aveva rigettato la sua domanda volta ad

ottenere il risarcimento danni subiti in occasione di un sinistro stradale, in
quanto conducendo la propria moto Ducati si era visto improvvisamente
tagliare la strada dall’autovettura Peugeot 806, guidata da Gilberto Casari e
di proprietà di questi, assicurata da Genertel Spa, che aveva effettuato
un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, determinando così un urto tra il
fianco sinistro della vettura e il fianco destro della moto. Il Tava proponeva
appello, lamentando l’erronea e contraddittoria o insufficiente motivazione
sulla valutazione delle prove orali e sulla ricostruzione della dinamica, senza
adeguata valutazione della CTP attorea, laddove questa si poneva in
contrasto con la CTU. La Corte Territoriale, tuttavia, riteneva infondate tali
censure e, all’esito di un’approfondita istruttoria, concludeva per l’esclusiva
responsabilità del Tava, in quanto ravvisava l’assenza di una collisione tra la
fiancata sinistra della vettura e quella destra della moto o di un urto tra i due
veicoli, come causa della caduta del motociclista; inoltre, affermava la non
responsabilità del Casari, escludendo che egli avesse posto in essere una
svolta repentina e improvvisa a sinistra.
2. — Ricorre per Cassazione il Tava, con quattro motivi; resistono con
controricorso Genertel Spa e il Casari. Le censure lamentate dal ricorrente
sono:
2.1 — Omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
alla ricostruzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e a
circostanze ed elementi essenziali ai fini del decidere: violazione art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 116 c.p.c., 2054 c.c., 148
e 154 CdS, per avere, la sentenza impugnata, riconosciuto violazioni delle
norme del codice della strada nel comportamento del Tava e mancato di
valutare le violazioni integrate dal Casari che non si sarebbe sincerato, come
suo preciso obbligo, dell’assenza di veicoli provenienti da tergo, prima di

L

iniziare la manovra di svolta a sinistra; lamentando, inoltre, che la Corte
d’Appello avrebbe infondatamente affermato che il comportamento del
Casari vada esente da censure, essendosi lo stesso portato in centro strada
con l’indicatore direzionale attivato.
2.2 — Omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
alla ricostruzione delle effettive modalità del sinistro ed a circostanze ed
elementi essenziali ai fini del decidere: violazione dell’art. 360, primo

CdS, ritenendo infondato l’assunto con cui la Corte d’Appello esclude
esservi stata collisione tra la fiancata sinistra della vettura e quella destra
della moto affermando che la caduta della moto e del suo conducente si
sono verificati ben prima dell’urto contro la vettura, in quanto l’esatta
individuazione del punto e della posizione d’urto tra il motociclo e la
Peugeot, così come effettuata dal CTP porterebbe ad opposta conclusione.
2.3 — Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 116 c.p.c., 2054 c.c.,
148 e 154 CdS, in quanto i giudici d’appello avrebbero disatteso il principio
secondo cui va riconosciuta l’esclusiva responsabilità in capo al conducente
che, intendendo svoltare a sinistra per immettersi in un luogo privato, non
concede la precedenza a tutti gli altri veicoli, ivi compresi quelli provenienti
da tergo;
2.4 — Omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
alle circostanze e agli elementi che hanno portato ad omettere di valutare e
comunque disattendere le risultanze della CTU tecnica e della CTP di parte
Tava: violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. con riferimento agli
artt. 116 c.p.c. e 191 ss. c.p.c., in quanto la Corte d’Appello non avrebbe
adeguatamente preso in considerazione alcune delle puntuali osservazioni e
dei rilievi effettuati dal CTP del ricorrente negli elaborati depositati in corso
di giudizio e avrebbe omesso, o solo accennato, una valutazione in ordine
all’individuazione del punto d’urto che è stato oggetto di analisi e differenti
conclusioni nell’ambito di operazioni peritali.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Tutti i motivi addotti dal
ricorrente – che possono essere trattati congiuntamente data l’intima
connessione – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle

comma, n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 116 c.p.c., 2054 c.c., 148 e 154

risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di
questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai
giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al
giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05;
15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle

spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale
è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e
21062/09, in motivazione). L’esame dei documenti esibiti e delle
deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle
risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni
singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). Inoltre, in tema di
incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure
l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o
meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al
pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano
altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità,
qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e

– 6–

prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,

ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei
veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le
tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass.
14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile
2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).
La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei principi di
diritto affermati da questa S.C.

anche perché prescindono dalla ricostruzione dei fatti operata, con congrua e
corretta motivazione, nella sentenza impugnata.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria.
Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che
inficiano i motivi in fatto e in diritto che sono alla base della relazione.
Entrambi i controricorrenti hanno presentato memoria, insistendo per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore delle parti costituite, che liquida, per ciascuna di
esse, in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

Le violazioni di norme di diritto vengono inammissibilmente contestate,

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