Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16048 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 3142-2013 proposto da:
FINMAR SPA 0510530151, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10,
presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA CALDORO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE MAIO CARLO giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO FLLI MUSSI FU GEROLANIO SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 128/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 9/11/2011, depositata il 18/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Data pubblicazione: 11/07/2014

La Corte rilevato che sul ricorso n. 3142/13 proposto da Finmar s.p.a. nei
confronti del Fallimento f.11i Mussi fu Gerolamo s.r.l. il Consigliere
Relatore ha depositato la relazione che segue:

RILEVATO
Che la Finmar s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due
motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.128,
depositata in data 18.01.2012, per avere la Corte ridotto, in parziale
riforma della sentenza n.3093/2007 del Tribunale di Milano, il
corrispettivo dovuto alla Finmar dal Fallimento per l’occupazione di un
immobile oltre il termine di scadenza indicato nella comunicazione di
recesso dal contratto di locazione;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva

OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta, in relazione all’art.
360 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 c.p.c.
e 100 e 101 l.fall., asserendo che l’appello proposto dal curatore risulta
inammissibile per carenza di interesse non avendo la decisione del giudice
di prime cure pregiudicato un interesse personale del curatore.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la parziale riforma
della sentenza di primo grado da parte della Corte d’appello muovendo
sull’assunto della violazione e falsa applicazione di norme di diritto con
riferimento agli artt. 1591 c.c., 80 l.fall. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c..

Nel vigore della normativa fallimentare anteriore alla novella riformatrice
del 2006 (che nel caso di specie deve applicarsi ratione temporis per essere
stato proposto il giudizio anteriormente alla data del 16 luglio 2006, data
di decorrenza della riforma), il curatore difettava di legittimazione ad
impugnare crediti ammessi in considerazione della sua qualità di semplice
collaboratore od ausiliario del giudice in fase di verifica; non poteva,
perciò, prima del d.lgs. 5/2006, presentare tale impugnazione. Ciò valeva
anche per i crediti ammessi ex art. 101 l. fall..
Ha già osservato, infatti sul punto questa Suprema Corte che “nel
giudizio d’impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare
previsto dall’art. 100 legge fall. la legittimazione è attribuita a
ciascun creditore e non anche al curatore al quale il ricorso e il
decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati affinché la
sentenza sia opponibile alla massa. Nè diversa è la conclusione con
riguardo ai crediti ammessi a norma dell’art. 101 legge fati.,
trattandosi di un procedimento attraverso 11 quale, al pari di quello di

Il primo motivo appare fondato.

insinuazione tempestiva, si fanno valere nel fallimento diritti
suscettibili di essere insinuati al passivo. L’identità di “ratio” che è a
base dell’esclusione del potere di impugnazione dei crediti ammessi

alla sentenza emanata a conclusione del giudizio di insinuazione
tardiva ex art. 101 legge fa/I, spettando tale potere solamente al
creditore esduso o a quelli intervenuti.”(Cass. Sez. 1, Sent. n. 7401 del

08/08/1997, ex multis Cass. Sez. 1, Sent. n. 61 72 del 17/04/2003)
Il motivo appare pertanto meritevole di accoglimento restando assorbito il
successivo.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio.
Roma, 03.04.2014
Il Cons. Relatore”
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

nella normale verifica, postula la medesima esclusione relativamente

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione senza rinvio
della sentenza impugnata e condanna del Fallimento intimato al pagamento
delle spese di giudizio
PQM

condanna il Fallimento intimato al pagamento delle spese del presente
giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre euro 100,00, oltre spese
forfettarie ed accessori di legge; nonché al pagamento delle spese del
giudizio di appello liquidate in complessivi euro 3780,00 oltre accessori
di legge.

Roma 10/06/2014

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

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