Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28127-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI, PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO N.

16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUSIMANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO TARABINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6024/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto che il contratto di cessione di crediti, redatto nel 1990 dal notaio R.D., concluso tra la Carosello 3000 srl e la Banca Popolare di Sondrio spa, in quanto integrante parte di un’operazione di finanziamento (“castelletto anticipi finanziari in valuta e di linee di credito a tempo indeterminato finalizzata a creare liquidità in capo al cedente”), fosse soggetto ad imposta di registro in misura fissa in forza del principio di alternatività tra Iva e registro stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40;

2. il notaio ha depositato controricorso. Ha eccepito preliminarmente che il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivo essendo stato notificato oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. e decorrente dal 18 novembre 2016, data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3 e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6 della tariffa parte prima allagata. Richiama a supporto la sentenza di questa Corte di legittimità n. 16417 del 5 agosto 2015 secondo cui “La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell’IVA per l’assenza di una prestazione remunerata”. L’Agenzia ha precisato essere in causa “pacifico che la Banca Popolare di Sondrio ha concesso alla Carosello 3000 un fido… in data 30 gennaio 2007 oltre a due linee di credito in data 4 novembre 2011… la cessione del credito in favore dell’Istituto di credito è stata realizzata il 4 luglio 2014”;

2. l’eccezione preliminare del controricorrente è infondata posto che l’Agenzia si è avvalsa della sospensione del termine di impugnazione di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, convertito Icon la L. 21 giugno 2018, n. 96 (“Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”) e che la tesi del controricorrente secondo cui la sospensione non opererebbe “quando è il contribuente ad essere risultato totalmente vittorioso nel precedente grado di giudizio” contrasta con la lettera della legge e non ha alcuna base logica;

3. ciò detto, si osserva che la CTR ha ritenuto soggetto ad imposta fissa di registo la cessione di credito di cui trattasi senza chiarire il perchè abbia ritenuto l’operazione di cui trattasi, pur incidentalmente qualificata come cessione di credito a scopo di garanzia, come rientrante nella più ampia, complessa operazione di finanziamento posta in essere dalla cessionaria nei confronti della società cliente. In relazione a quanto precede il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame;

4. giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese delll’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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