Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16048 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16673 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

COSENTINO di C.C. & C. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, C.C.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avvocati Ferdinando Pinto (C.F.: (OMISSIS)) e Giulio Renditiso

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ACANFORA di A.C. & C. S.n.c. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, C.A.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avvocato Sangiovanni Giuseppe (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Napoli n. 1590/2013, depositata in data 24 aprile 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 giugno 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

l’avvocato Francesco Pisenti, per delega dell’avvocato Ferdinando

Pinto, per il ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A. S.n.c., già conduttrice di alcuni locali destinati ad attività commerciale in Sorrento, di proprietà della C. S.a.s., agì in giudizio nei confronti di quest’ultima per ottenere il pagamento della Cd. indennità ulteriore di avviamento di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 2.

Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento, accolse la domanda e condannò la locatrice a pagare l’importo di Euro 103.050,00 in favore della conduttrice.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre La C. S.a.s., sulla base di due motivi.

Resiste la A. S.n.c. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., – violazione dei principi del giusto processo”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”.

I due motivi – connessi e quindi da trattarsi congiuntamente – sono fondati.

Diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, la società locatrice aveva specificamente contestato, già in primo grado, quanto dedotto dalla conduttrice in ordine al canone di locazione, e cioè che questo, apparentemente convenuto in Euro 1.925,00 mensili, fosse in realtà integrato con una ulteriore somma (pari ad Euro 3.800,00 mensili) versata “in nero”, in contanti, direttamente nelle mani della sua legale rappresentante.

La circostanza emerge dalla memoria di costituzione della C. S.a.s. nel giudizio di primo grado (memoria specificamente richiamata, integralmente trascritta in parte qua nel ricorso, e prodotta agli atti dalla ricorrente: cfr., in particolare, il punto 4, espressamente intitolato, “Sul quantum richiesto”, di detta memoria).

La contestazione delle asserzioni della parte attrice contenuta in tale memoria è senza dubbio specifica e puntuale, esprimendo non solo la chiara ed espressa negazione dello specifico fatto ex adverso dedotto, ma anche il richiamo ad una serie di elementi di prova in senso contrario.

La sentenza di primo grado, nonostante tale contestazione, e nonostante la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati dall’attrice per provare i fatti allegati, non contiene alcuna motivazione in ordine alla questione, limitandosi a dare per scontato che il canone di locazione ammontasse alla cifra indicata dall’attrice stessa.

La società ricorrente ha fatto oggetto di gravame la correttezza della suddetta decisione proprio per avere ritenuto sussistente il fatto contestato e non provato, richiamando tra l’altro specificamente la contestazione operata in primo grado (anche l’atto di appello risulta richiamato e trascritto nel ricorso, nella parte rilevante, ed è prodotto in atti).

La corte di appello ha quindi erroneamente ritenuto che non fosse stata specificamente contestata la circostanza dedotta dalla conduttrice in ordine all’effettiva entità del canone di locazione, e dunque che il fatto non richiedesse prova.

In tal modo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c..

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata sul punto, affinchè in sede di rinvio sia rivalutata la questione sulla base dei mezzi di prova tempestivamente prodotti ovvero richiesti dalle parti e che siano ritenuti ammissibili e rilevanti.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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