Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16047 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/06/2017),  n. 16047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13559-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA PER NAPOLI – EQUITALIA SUD

S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11023/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che V.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento imposta di registro, in relazione all’anno 2000;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata eseguita in conformità alle norme di legge, nella formulazione antecedente alle pronunzia della Corte Costituzionale nn. 3/2010 e 258/2012;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il V. assume la violazione di legge degli artt. 136 Cost., 139 e 140 c.p.c., 26 DPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, avendo la CTR ritenuto che l’intervento della Consulta avrebbe avuto efficacia solo per il futuro, laddove le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale avrebbero avuto effetto retroattivo;

che, col secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 76 DPR n. 131/1986, difetto di motivazione su un fatto decisivo e controverso nonchè omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c.: una volta accertata l’invalidità della prima notifica, la CTR avrebbe dovuto pronunziarsi sul merito;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo è fondato;

che le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (Sez. 5, n. 10761 del 10/05/2006);

che fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Sez. 5, n. 10528 del 28/04/2017); che, nella specie, la possibilità di impugnare l’atto presupposto esclude che il rapporto, inteso nel suo complesso di atti prodromici e successivi, possa definirsi esaurito; che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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