Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16047 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12972-2016 proposto da:

LA COLOMBO FINANZIARIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO CASA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2015 della COMM.TRIB.REG.VENETO,

depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Colombo Finanziaria ricorre, con due motivi con i quali denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3, 4 e art. 10, comma 1, n. 1 e violazione dell’art. 91 c.p.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in primo luogo, ha dichiarato legittimi i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate di diniego del rimborso dell’imposta di registro relativa a contratti di acquisto pro soluto di crediti verso lo Stato rinvenienti da rapporti tributari, stipulati da essa ricorrente con varie curatele fallimentari negli anni dal 2007 al 2009, versata in misura proporzionale anzichè fissa, come essa ricorrente riteneva dovuto in ragione della assoggettabilità di detti acquisti ad Iva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 e del principio di alternatività Iva-registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. Con la ridetta sentenza la CTR ha poi condannato la contribuente alle spese del grado quantificate, in motivazione, in “omnicomprensivi Euro 5000,00” e in dispositivo, “in omnicomprensivi Euro 7000,00” (con ciò, secondo la ricorrente, violando l’art. 91 c.p.c.);

2. l’Agenzia delle entrare resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR ha motivato la propria decisione in questo modo. Ha affermato -riprendendo il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado nel quale era stato detto che “il credito tributario è incerto nel quantum in quanto sempre soggetto a rettifiche nel termine di decadenza e nel tempo dell’effettiva riscossione”- che i crediti acquistati dalla contribuente, in quanto crediti verso il fisco, sono “sottoposti alla valutazione della amministrazione che li liquiderà nel loro concreto ammontare”, e quindi, “per loro stessa natura non hanno carattere di crediti certi ed esigibili” e sono invece crediti, in senso lato, “in sofferenza”. In coerenza con tale carattere, sono stati acquistati a prezzi molto inferiori al loro valore nominale. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 27 ottobre 2011, in causa C-93/10 (“Gli art. 2, punto 1, e 4 VI dir. Iva devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione”), le operazioni poste in essere dalla ricorrente con le varie curatele fallimentari non possono essere qualificate come “prestazioni di servizi” agli effetti della legge Iva con conseguente sottoposizione ad imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale;

2. il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata fa espressamente perno sui principi della sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 2011, in causa C-93/2007, ritenuti applicabili al caso di specie in ragione della assimilabilità alla cessione di crediti in sofferenza (per tali potendo intendersi, secondo la circolare a suo tempo emanata dalla Banca d’Italia in tema di Centrale rischi, i crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, desumibile dalla valutazione della complessiva situazione finanziaria dei soggetti stessi) della cessione di crediti verso lo Stato rinvenienti da rapporti d’imposta non ancora cristallizzati stante la persistenza di potere di rettifica erariali. L’assimilazione è in effetti giustificata dal fatto che nel caso che occupa, così come nel caso di crediti in sofferenza, si tratta di crediti la cui esazione è incerta. La CTR non ha tenuto conto del fatto che la Corte di giustizia -con affermazione ovviamente qui non sindacabile- precisò che in tanto l’operazione di acquisto di crediti in sofferenza non ricade nella sfera di applicazione della Iva, in quanto “la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione” tenuto conto del grado di incertezza dell’esazione (“la differenza… riflette il valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, su cui incide lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori”). Nel caso di specie, la CTP, alla cui decisione quella impugnata rimanda considerandola “ampiamente e diligentemente motivata in ogni suo punto”, come risulta sia dal ricorso che dal controricorso, aveva affermato che l’acquisto era stato effettuato per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore nominale (“… notevole differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il prezzo di cessione in alcun modo spiegata dalla ricorrente…”). La conclusione che la CTR avrebbe dovuto trarre dal riferimento alla sentenza della Corte di giustizia è opposta a quella in effetti ritratta: l’operazione posta in essere dalla contribuente -al di là della relativa qualifica civilistica in termini di cessione di crediti piuttosto che di prestazione di servizi- era rilevante ai fini IVA e come tale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, soggetta ad Iva in misura fissa;

2. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. il secondo motivo resta assorbito;

4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa può essere pertanto decisa nel merito. Il ricorso originario della contribuente deve essere accolto;

5. le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della assenza di precedenti di legittimità sulla questione esaminata.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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