Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16047 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11003 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

COMUNIONE C. P., composta da Eredi di P.A.,

P.D., Curatela dell’Eredità Giacente di P.M.,

Eredi di G.E., C.A., P.M.L.,

P.C.T., P.A.R., P.P.,

Pr.Ma. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratrice

C.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in a

margine del ricorso, dall’avvocato Laura De Prophetis (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

CURATORE DEL FALLIMENTO DEL MOBILIFICIO PI. S.r.l.,

D.F.V.;

– B.A.M.;

– BR.An.;

– BR.Ri.;

– Eredi di BA.Au.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di

Civitavecchia n. 1146/2014, depositata in data 17 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 giugno 2016 dal consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

l’avvocato Laura De Prophetis, per la comunione ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso, con assorbimento del primo motivo e

rigetto degli altri motivi.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di un processo di esecuzione per espropriazione immobiliare, la Comunione G. P. propose opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Civitavecchia che motivò la propria decisione rinviando ai motivi di rigetto delle istanze di parte attrice già esposti dal giudice dell’esecuzione per buona parte dei motivi di opposizione.

Ricorre la Comunione G. P., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6.

Occorre premettere che la sentenza impugnata non contiene una esaustiva esposizione dei fatti di causa ed è motivata – per una buona parte dei motivi di opposizione – con il rinvio a provvedimenti del giudice dell’esecuzione, non trascritti (e neanche specificamente indicati). In base ad essa non è dunque possibile comprendere nè il contenuto dell’atto (o degli atti) impugnato(i), nè i motivi dell’opposizione (o delle opposizioni), e neanche del tutto i motivi della decisione, per la parte in cui essa fa espresso rinvio alla motivazione di provvedimenti del giudice dell’esecuzione in cui le do-glianze dell’opponente sarebbero state respinte, affermandosi che tale motivazione è condivisibile e deve intendersi integralmente richiamata.

In tale situazione il ricorrente – che non avanza alcuna specifica censura con riguardo alla completezza di una tale motivazione, non richiamando neanche il profilo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – ha certamente l’onere di fornire in modo ancor più specifico le indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e 6.

Neanche in base alla esposizione contenuta nel ricorso è invece possibile comprendere con chiarezza i fatti di causa, e non è neanche possibile verificare la correttezza e la completezza di quanto sostenuto nel ricorso stesso in relazione al contenuto degli atti processuali esistenti nel fascicolo di merito (e dell’esecuzione), per mancanza o insufficienza delle necessarie indicazioni ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Nel ricorso non viene specificamente indicata la produzione di alcun documento in allegato allo stesso.

Non viene altresì indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale (e/o nel fascicolo dell’esecuzione, che anzi sembra affermarsi non essere stato mai acquisito agli atti del giudizio di opposizione) dei seguenti atti: 1) l’ordinanza di approvazione del piano di riparto (che si assume abbia anche dichiarato l’inammissibilità dell’intervento della Comunione); 2) il piano di riparto approvato; 3) gli atti di intervento della cui ammissibilità (per il secondo) e della cui corretta valutazione in sede di riparto (per il primo) si discute; 4) gli atti o verbali di udienza in cui sarebbero state svolte le contestazioni al piano di riparto; 5) i provvedimenti che si assumono impugnati con le opposizioni (eccezion fatta per il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19/20 maggio 2011, che sarebbe prodotto al n. 2 del fascicolo dell’opposizione, e di cui sono però trascritte solo alcune righe, a pag. 3 e a pag. 13 del ricorso, del tutto insufficienti ad intenderne compiutamente il contenuto); 6) la stessa opposizione o le opposizioni (parte ricorrente assume che ne sarebbero state proposte due, anche se nella sentenza impugnata si fa riferimento ad un unico atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi).

In tale situazione è evidente che alla Corte non è possibile procedere allo scrutinio nel merito della fondatezza dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo non contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo.

Di conseguenza il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6, (in proposito, ad es.: Cass., Sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266: “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”; nel medesimo senso, si vedano, ex multis: Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592; Sez. 2^, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 1^, Sentenza n. 12688 del 30/05/2007, Rv. 597963; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631; Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521; Sez. 3^, Sentenza n. 5660 del 09/03/2010, Rv. 611790; si veda, in particolare, Cass., Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843, secondo la quale “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”).

Le preliminari considerazioni che precedono sono evidentemente assorbenti di ogni altra questione, e rendono superflua l’illustrazione dei singoli motivi di ricorso.

In proposito, peraltro – a soli fini di completezza espositiva – si ritiene opportuno osservare che mentre il concreto oggetto del terzo motivo del ricorso (con il quale si denunzia la violazione dell’art. 2863 c.c., comma 2, art. 2866 c.c., comma 1, e art. 2741 c.c.) è del tutto incomprensibile per l’insufficienza dell’esposizione, il punto centrale delle questioni sollevate con i primi due motivi di ricorso (con i quali viene rispettivamente denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 488 c.p.c., art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 565 e 596 c.p.c. e ancora dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo III dell’atto di citazione in opposizione) sembra fondarsi sulla asserita tempestività di un atto di intervento, di cui però nel giudizio di merito è stata prodotta solo una copia “priva della sottoscrizione dei difensori e della data di deposito” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), il che ha impedito al giudice della cognizione di verificarne l’effettivo (ancor prima che il tempestivo) deposito agli atti del processo esecutivo. Orbene, la ricorrente non ha prodotto il predetto atto neanche in questa sede, limitandosi ad indicarlo come esistente nel fascicolo dell’esecuzione, che però certamente non è stato acquisito agli atti del giudizio di merito, il che esclude in radice che questa Corte possa delibare della sua ammissibilità (restando dunque irrilevanti, in tale ottica, anche tutte le argomentazioni – invero astrattamente fondate in diritto – relative alla tempestività dell’intervento anteriore all’inizio della discussione del progetto di riparto nella procedura di esecuzione per espropriazione immobiliare).

Il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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