Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16046 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16046 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7085-2012 proposto da:
DI

LELLO

ROBERTO

DLLRRT49T31L2OL,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EDGARDO NEGRI 67 presso lo
studio dell’Avvocato RUBBI BENEDETTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE ANGELIS CORRADO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NARNI 16, presso
lo studio dell’avvocato ROMAGNINO ANNA MARIA, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 26/06/2013

avverso la sentenza n. 4609/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 9/11/2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Datturi Alessandro (delega De Agelis

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA
che nulla osserva.

Corrado) difensore del ricorrente che si riporta;

13) R. G. n. 7085/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo una controversia in materia di
risarcimento danni per RCA, dichiarava improcedibile l’appello (sentenza

previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2 – posto che la notifica, del
ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di
discussione, era stata effettuata solo successivamente – la Corte motivava
l’improcedibilità sostenendo che, pur trattandosi di termine ordinatorio,
l’avvenuta scadenza, senza richiesta di proroga, determinava
conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine
perentorio, quali la rilevabilità d’ufficio e la non sanabilità. Richiamava
la decisione Cass. s.u. n. 20604 del 30 luglio 2008.
2. Il ricorso in appello e il relativo decreto sono stati notificati
il 28/07/2009 e non è contestato che detta notifica sia
avvenuta tempestivamente rispetto all’udienza di discussione
risultando pertanto rispettato l’art. 435 c.3.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i
ricorrenti sopra indicati con un motivo. È applicabile ratione temporis la
L. n. 69 del 2009.
4. Nella censura, la ricorrente deduce ex 360 c. 1 n° 3
violazione e falsa applicazione degli artt. 154, 291, 421, 435
si deduce la violazione dell’art. 435, I e II comma c.p.c., 152, 153 e 154
c.p.c. e 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione.
5. Il ricorso è manifestamente fondato. Sulla base del principio consolidato,
secondo cui “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni
assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 cod. proc. civ.,
comma 2,) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non
comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno
spatium deliberando

non inferiore a venticinque giorni prima

dell’udienza di discussione, perché egli possa apprestare le proprie
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12/11/2011). Rilevato il mancato rispetto del termine di dieci giorni,

difese (art. 435 cod. proc. civ., comma 3)” (Cass. n. 15590, 15419 e
8411/2011; n. 26489 e 21358 del 2010).
5.1. Tali precedenti hanno deciso fattispecie identiche, sulla base della
giurisprudenza costante, relativa al mancato rispetto del termine per
la notifica, concernente sia il primo grado (art. 415 c.p.c., Cass. n.
26039 del 2005) che l’appello (Cass. n. 352 del 1987), in ipotesi in
cui risultava rispettato il termine tra la data della notifica e l’udienza

in ordine: a) alla regolazione legislativa (nel senso della permanenza
degli effetti della compiuta notifica nel caso di rispetto del comma 3)
delle conseguenze dell’inosservanza del termine di cui al comma
2, con conseguente superamento della esigenza della preventiva
richiesta di proroga; b) alla non ipotizzabilità della violazione del
principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) rispetto
alla disciplina legislativa suddetta; c) alla non pertinenza della svolta
effettuata da Cass. s.u. n. 20604 del 2008 (successivamente
confermata), secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto
di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
– alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del
processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex
art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per
provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.
“, relativa alla diversa ipotesi di inesistenza di notificazione e non
alla notificazione effettuata in ritardo. 5.2. La non pertinenza della
decisione delle s.u. del 2008, rispetto alla questione di diritto in esame,
è stata confermata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010),
che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla base della suddetta
decisione delle s.u., per evidente erroneità del presupposto
interpretativo. L’accoglimento del ricorso è correlato alla sussistenza
di precedenti conformi”
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di discussione. In essa si argomenta diffusamente (si veda la motivazione)

6. — 11 relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio
ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e la pronuncia di
accoglimento del ricorso; cassazione con rinvio alla medesima Corte di
Appello in diversa composizione per l’esame nel merito
dell’impugnazione e per la decisione sulle spese anche in ordine a quelle
del presente giudizio.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisando che
l’orientamento indicato al punto 5 della relazione, è confermato da Corte
Cost. ord. n. 253/2012;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;
va disposta la cassazione con rinvio alla medesima Corte di Appello, in
diversa composizione, per l’esame nel merito dell’impugnazione e per la
decisione sulle spese anche in ordine a quelle del presente giudizio
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013
Il Presidente

difensori delle parti costituite.

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