Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16046 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16591-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA del 17/03/08, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 20 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Potenza, pronunziando su domande di rimborso avanzate per gli anni dal 1999 al 2002, ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti dell’odontoiatra C.R., confermando la non assoggettabilità a IRAP dell’attività svolta dal contribuente.

Ha motivato la decisione affermando quanto segue:

“Il contribuente nel ricorso introduttivo ha evidenziato la modesta entità delle attrezzature e dei beni strumentali impiegati con lo scopo di dimostrare che la sua attività professionale è svolta senza elementi di organizzazione, vincolata al sui esclusi ovo intervento personale e quindi incapace in sua assenza di produrre valore aggiunto”.

Con atto presentato all’Ufficiale Giudiziario il 6 luglio 2009 (lunedì) e notificato il 9 luglio 2009, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’amministrazione; il contribuente non si è costituito.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla sola parte costituita, si osserva che il secondo motivo è fondato e assorbente.

Sulla scorta della relazione, si rileva che fondatamente l’amministrazione denuncia l’omessa motivazione sul punto decisivo della vertenza (art. 360 c.p.c., n. 5), atteso che, riguardo ai criteri esonerativi dal pagamento dell’IRAP, i giudici d’appello si sono limitati a esporre principi generali e tralatizi, seguiti – quanto alla specificità del caso concreto – dalle sole poche righe sopra riportate in narrativa.

Invero, l’obbligo di una congrua e adeguata motivazione, che grava sul giudice che procede a esonerare il contribuente dall’IRAP, non può esaurirsi nell’apodittica e tautologica affermazione della giustezza della versione del contribuente, senza alcuna precisazione fattuale e probatoria.

Costituisce, infatti, onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione (Sez. 5, Sentenza n. 21122 del 13/10/2010; Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009), prova del cui accertamento spetta al giudice di merito fornire rigorosa motivazione, nella specie del tutto mancante.

Il primo motivo, che denunzia omessa pronunzia (art. 360 c.p.c., n. 4) su taluni rilievi organizzativi formulati dall’amministrazione, è dunque assorbito dal necessario riesame delle intere risultanze amministrative e processuali, richiesto alla luce dei principi regolativi enunciati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.

Da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio, per nuove esame, ad altra sezione della CTR-Basilicata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR-Basilicata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA