Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16046 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6969-2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

1505, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA GRECO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANO MAGGIONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4026/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. F.P. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. con atto in data 4 settembre 2018, notificato alla Agenzia delle entrate il 13 settembre 2018, il contribuente rinciava al ricorso;

9. premesso che alla manifestazione della volontà abdicativa che la parte che ha proposto ricorso per cassazione esprima rinunciando al ricorso stesso segue, in mancanza di apposizione del visto della controparte (art. 390 c.p.c.), non la dichiarazione di estinzione del giudizio -tale dichiarazione restando preclusa dalla mancata apposizione del visto- ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. SU 18/02/2010, n. 3876).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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