Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16046 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 5464 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale, legale rappresentante pro tempore, P.A., e per

esso dell’avvocato Vittoria Calà, giusta procura in data 22 maggio

2014 per Notaio Marco De Luca di Roma (Rep. 39197; Racc. 21843)

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Maria Laura Curatola (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

V.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Guido Contestabile

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Palmi

n. 765/2014, depositata in data 1 ottobre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 giugno 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

l’avvocato Andrea Ranieri, per delega dell’avvocato Maria Laura

Curatola, per la società ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.S. agì in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione contestando la legittimità del provvedimento di fermo amministrativo disposto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, in data 30 novembre 2010 e notificato il 19 dicembre 2010, in relazione ad un veicolo di sua proprietà.

La domanda fu accolta dal Giudice di Pace di Cinquefrondi, che dichiarò nullo e inefficace il provvedimento di fermo impugnato per la mancata notifica al debitore dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, e ritenne assorbite le altre censure avanzate avverso il provvedimento.

Il Tribunale di Palmi, pur escludendo l’applicabilità alla fattispecie della disposizione posta dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, la ha comunque confermata in base alla diversa motivazione della mancata notificazione del cd. preavviso di fermo. Ricorre l’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste V., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – mancata applicazione e violazione dei principi generali di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c., – violazione del principio generale “tantum devolutum quantum appellatum””.

L’agente della riscossione ricorrente – che non contesta specificamente la correttezza in diritto della decisione adottata dal giudice di secondo grado con riguardo alla illegittimità del fermo non preceduto da preavviso – deduce esclusivamente che la mancata riproposizione da parte dell’appellata, a mezzo di appello incidentale, della questione relativa alla mancata notificazione del cd. preavviso di fermo, dichiarata assorbita in primo grado, avrebbe determinato l’implicita rinunzia a farla valere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., e ne avrebbe quindi impedito l’esame da parte del giudice del gravame. Il motivo è infondato.

In caso di mancato esame per assorbimento in primo grado di una delle domande proposte dalla parte attrice in via cumulativa per ottenere la pronunzia invocata, non è necessario per quest’ultima, integralmente vittoriosa, proporre appello incidentale (condizionato) onde ottenere il riesame della questione assorbita, in caso di accoglimento dell’appello proposto dal convenuto con riguardo alla domanda accolta in primo grado, ma è sufficiente la mera riproposi-zione di essa ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Come definitivamente chiarito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281), l’individuazione del discrimine tra l’appello incidentale e il diverso istituto della cd. riproposizione regolato dall’art. 346 c.p.c., deve avvenire tenendo conto della coincidenza fra i profili funzionali e contenutistici dell’appello incidentale e quelli dell’appello principale “di modo che l’interprete, nell’individuare la linea di demarcazione fra i due istituti e nell’individuare il profilo funzionale e di contenuto del secondo deve farlo assegnando al concetto di “riproposizione” un significato che deve necessariamente essere diverso e, dunque, residuale rispetto a quello dell’appello incidentale”, onde “al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata nei sensi sopra indicati e, quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione” mentre “con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere invece alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perchè sono state da quel giudice “non accolte”, ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giudicato un ruolo nella determinazione della decisione”, “e ciò perchè tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale” (nel medesimo senso, in precedenza: Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010, Rv. 615790; Sez. L, Sentenza n. 19828 del 28/08/2013, Rv. 628643; Sez. 2^, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010, Rv. 613440; Sez. 5^, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003, Rv. 560008; Sez. 5^, Sentenza n. 10495 del 03/07/2003, Rv. 564764).

Nella specie, dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non era affatto necessaria la proposizione di appello incidentale da parte della V. perchè il giudice di secondo grado potesse esaminare il motivo di opposizione dichiarato assorbito in primo grado, ma era sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Nel ricorso l’agente della riscossione non deduce neanche che tale riproposizione non venne effettuata dall’appellata, limitandosi ad affermare che non venne da questa proposto appello incidentale. La controricorrente deduce invece espressamente di avervi ritualmente provveduto con la propria comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, richiamando specificamente in proposito l’ultima pagina di essa, e tale affermazione non risulta in alcun modo contestata, o oggetto di repliche di sorta da parte della ricorrente, neanche in sede di discussione orale.

E’ dunque evidente che, così come formulato, il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto fondato su un argomento di diritto infondato e, conseguentemente, su una circostanza di fatto priva di rilievo ai fini delle conclusioni giuridiche invocate.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Poichè il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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