Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16045 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14963-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TELEUNIT SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 657/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società avverso l’avviso di accertamento per IRES, per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR non avrebbe dato conto dei presupposti di fatto e di diritto, e neppure delle argomentazioni delle parti, nè avrebbe sintetizzato il contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi ad osservare che le questioni sollevate erano state discusse e che non vi erano argomentazioni nuove da esaminare;

che, col secondo, denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la mera logicità, plausibilità e realità di un’operazione sarebbe stata del tutto irrilevante al fine di escludere la natura elusiva dell’operazione stessa, costituendo anzi il presupposto dell’elusione;

che l’intimata si è costituita con controricorso, svolgendo ricorso incidentale condizionato per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccepita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato;

che, infatti, sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Sez. 5, n. 16581 del 16/07/2009);

che la laconica motivazione della CTR è fondata esclusivamente sulla confutazione di un’affermazione dell’appellante (“in caso di fallimento della società operativa, i nuovi soci non vogliono figurare direttamente ma preferiscono interporre altri soggetti giuridici”), attraverso un’argomentazione tautologica (“se è plausibile interporre altri soggetti giuridici, l’operazione non può poi essere qualificata priva di valida ragione economica”), che non spiega nè i motivi di fatto nè le ragioni di diritto della decisione, trascurando così l’esame delle censure dell’appellante;

che il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito;

che l’accoglimento del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale;

che la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla CTR umbra che, in diversa composizione, dovrà riesaminare il merito della vicenda, alla luce dei motivi di gravame e delle controdeduzioni avversarie e pronunziarsi altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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