Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16045 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16045 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6351-2012 proposto da:
ISPA ISTITUTO STUDI PROBLEMI ARTIGIANATO 97059390589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,.
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI l,
presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO CARMINE, che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

AK VIAGI E TURISMO DI AKRA VIAGGI SRL, INDELICATO MARIA
PIA;
– intimate –

/vverso la sentenza n. 855/2011 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO del 27/07/2011, depositata il 28/07/2011;

Data pubblicazione: 26/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

12) R.G. 6351 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata (Tribunale di Agrigento 28/07/2011, non
notificata) rigettando l’appello dell’odierno ricorrente, confermava la
pronuncia di primo grado con cui il Giudice di Pace, rigettando

a rifondere la residua somma di C 1993 a favore di uno degli odierni intimati
(AK viaggi) per una fornitura di servizi. Il giudice di appello, confermando
l’esistenza del rapporto di fornitura riconosceva provato che l’allora
appellante (odierno ricorrente) aveva commissionato, per il tramite del
proprio rappresentante Indelicato Maria Pia, i servizi alla AK viaggi, con
conseguente fondatezza della domanda di quest’ultima.
2. — Ricorre in Cassazione ISPA – istituto studi problemi artigianato con tre
motivi di ricorso; nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. — I motivi denunciano: 3.1. violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: I — delle norme sul mandato,
in relazione all’onere della prova, avendo il tribunale erroneamente ritenuto
che una degli odierni intimati (Indelicato) agisse in nome e per conto
dell’ISPA; 3.11. — dell’art. 232 c.p.c., non avendo il giudice a quo tenuto
conto che, data la mancanza di mandato in favore della Indelicato, non fosse
stato possibile assimilare la mancata risposta all’interrogatorio formale
dell’odierno ricorrente come la prova dei fatti contestati; III — dell’art. 2697
c.c., non avendo AK viaggi assolto l’onere di provare le prestazioni
rivendicate.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
Innanzitutto, il primo motivo di ricorso difetta di specificità, limitandosi il
ricorrente a censurare la sentenza per una generica violazione delle “norme
sul mandato”. Ma a parte tale circostanza, elemento comune delle tre
censure è rappresentato dal fatto che, con esse, il ricorrente si limita a
contestare gli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice territoriale. Si
deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
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l’opposizione a decreto ingiuntivo da quest’ultimo proposta, lo condannava

provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge
assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura

discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del
2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04). Nei motivi, infatti, l’assunta
violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione
delle risultanze di causa (un diverso valore e significato delle espressioni
impiegate nell’articolo e nei titoli), censurabile solo sotto il profilo del vizio
di motivazione, ma nei limiti di deducibilità di detto vizio.
5. Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso

< ec W ....I —i tu er, e deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato; e a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha non v'è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti Z .-- 3 a_3 0 .2 >iz

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degli intimati, non avendo questi svolto attività difensiva;

i< l— visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.. o CO P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2013. — z- 2 O GO C■4 W o) O o 2 è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il

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