Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16045 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19552/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S. IMPLEMENTATION STRATEGY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidataore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato PENNISI Giuseppe, che 1A

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO galli,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/06/08, depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

giugno 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 66/38/08, depositata il 9 luglio 2008, la CTR della Lombardia, in riforma della decisione della CTP di Milano, ha accolto il ricorso della S.r.l. I.S. Implementation Strategy in liquidazione, avverso la cartella di pagamento per IVA, IRPEG, IRAP relative all’anno d’imposta 2001, affermando la nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo delle somme ingiunte D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 e per tardiva notifica della stessa, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, come modificato dalla L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione e l’intimata resiste con controricorso.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con L. n. 156 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando il seguente quesito; “se sia o meno tempestiva, alla luce del D.L. n. 156 del 2005, art. 1, la notificazione al contribuente di una cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute a seguito di controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 36 bis, sulla dichiarazione del 2002 del contribuente medesimo, che sia avvenuta in data 8 novembre 2006”. Rilevato che il quesito di diritto risulta congruamente formulato, essendo individuate le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con le disposizioni che si assumono violate, il motivo appare manifestamente fondato. Questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 26105/2005;

1435/2006; 4745/2006) che, a seguito della sentenza della Corte Cost.

n. 280 del 2005, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005, ha fissato, con il comma 5 bis e con il comma 5 ter lett. b), con cui si è sostituito il comma 2, D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, una disciplina transitoria che trova applicazione alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore (sia pendenti presso l’ente impositore che “sub iudice”) e che prevede termini decadenziali diversi da quelli a regime, differenziandoli a seconda della data di presentazione delle dichiarazioni: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha presentato memoria la resistente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, conformi alla giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, salvo qualche isolata decisione.

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve esser accolto, la sentenza deve esser cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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