Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16045 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 68-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUD FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

ESCALAR, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO GIORDANO;

– controricorrente –

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, confermando la decisione di primo grado, ha considerato illegittimo l’avviso di liquidazione di imposta di registro nella misura proporzionale del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b) della tariffa parte I allegata, su sentenza del Tribunale di Bari 24 settembre 2009, n. 2802, di condanna della spa Molino Lippolis al pagamento, nei confronti della spa Sud Factoring, di quanto a quest’ultima dovuto quale cessionaria, in forza di contratto di factoring, del credito originariamente vantato dalla snc Casillo Grani per di forniture di cereali e rivalsa Iva. In particolare, la CTR, ribadendo quanto già affermato dai giudici di primo grado in accoglimento del ricorso della spa Molino Lippolis, riteneva “la sentenza di condanna di pagamento relativa al credito oggetto di contratto di factoring, giusta il principio di altematività previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e dalla nota II dell’art. 8 della relaltiva tariffa, soggetta ad imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto il credito per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna al pagamento del debito ceduto nell’ambito del rapporto di factoring, è soggetto ad IVA”. La CTR aggiungeva che l’imposta doveva essere liquidata in misura fissa anche perchè la cessione del credito era avvenuta in base a contratto di factoring che “configura a sua volta una prestazione di servizi soggetta ad Iva”. La CTR, ancora richiamando la sentenza di primo grado, ribadiva che “il carattere unitario dell’obbligazione alla base della sentenza di condanna e il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria che dell’obbligazione per il capitale constituiscono meri accessori senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione”. Dichiarava infine “inammissibile in grado di appello la nuova domanda proposta dall’ufficio, di applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 per giustificare l’applicazione dell’aliquidato del 3% sull’ammontare degli interessi”;

2. la spa Sud Factoring ha depositato controricorso;

3. la Procura generale ha presentato requisitoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b) della tariffa, parte prima, allegata e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2 per non avere la CTR “considerato che il presupposto della condanna al pagamento contenuto nella sentenza è un adempimento solutorio richiesto dal creditore al debitore ai sensi dell’art. 1197 c.c. e non un contratto di finanziamento”;

2. con il secondo e il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e, rispettivamente, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 per avere la CTR ritenuto “domanda nuova”, come tale inammissibile in appello, la richiesta di applicazione del suddetto art. 15 al fine di tener ferma l’imposizione proporzionale almeno sugli interessi moratori e per avere la CTR, con la dichiarazione di inammissibilità, omesso di applicare, e così violato, il suddetto art. 15;

3. il primo motivo è inammissibile. Esso attiene ad una sola delle due rationes decidendi della sentenza impugnata. Attiene cioè alla affermazione della CTR secondo cui l’imposta doveva essere liquidata in misura fissa perchè la cessione del credito era avvenuta in base a contratto di factoring che “configura a sua volta una prestazione di servizi soggetta ad Iva”. Non attiene alla affermazione secondo cui l’imposta doveva essere liquidata in misura fissa perchè “la sentenza di condanna di pagamento relativa al credito oggetto di contratto di factoring, giusta il principio di alternatività previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e dalla nota II dell’art. 8 della relativa tariffa, soggetta ad imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto il credito per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna al pagamento del debito ceduto nell’ambito del rapporto di factoring, è soggetto ad IVA”. Laddove la sentenza impugnata si fondi su due o più ragioni autonome e l’impugnazione abbia riguardo solo ad una o più di esse ma non a tutte, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) perchè, se anche fosse fondata, non varrebbe a far cadere la sentenza (che comunque rimarrebbe ferma in forza della o delle ragioni non attaccata o non attaccate);

3. in riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue. La CTR ha richiamato e dichiarato di condividere l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado per cui “il carattere unitario dell’obbligazione alla base della sentenza di condanna e il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione”. La CTR ha poi dichiarato inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (che vieta di introdurre in appello domande o eccezioni nuove), “la nuova domanda proposta dall’ufficio sull’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 per giustificare l’applicazione della aliquota del 3% sull’ammontare degli interessi”. Ciò posto, il motivo in esame è fondato. Non può definirisi domanda nuova l’indicazione, per la prima volta in appello, di una norma – il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 – al fine di sostenere la legittimità, pro parte, dell’iniziale pretesa impositiva avverso la dichiarazione del primo giudice di totale illegittimità delle pretesa stessa in base ad altre norme -precisamente quelle del D.P.R. n. 131 del 1986, nota II, art. 8 della tariffa, parte prima, allegata e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 – a cui la prima è legata in modo essa ricava il proprio spazio applicativo dal riconoscimento dell’applicabilità delle altre. Simile indicazione di legge non introduce un tema di indagine nuovo ma costitutisce una sollecitazione all’applicazione del principio iura novit curia. La CTR avrebbe quindi dovuto esaminare il motivo di appello;

3. il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La CTR ha dichiarato inammissibile il motivo di appello basato sulla applicazione dell’art. 15. La tesi su cui si fonda la doglianza veicolata con il motivo in esame, per cui, con la dichiarazione di inammissibilità, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla applicazione dell’art. 15 citato ed avrebbe così violato questo articolo è viziata essendo evidente che una volta dichiarata la questione inammissibile la CTR non l’ha esaminata e per ciò stesso non ha commesso la denunciata violazione di legge. L’inammissibilità deriva dunque da ciò che la doglianza non ha alcuna correlazione con il contenuto della sentenza impugnata;

4. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo e il terzo motivo devono essere dichiarati inammissibili. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. la questione al fondo del motivo accolto è questione puramente di diritto, cosicchè essa, in base ad una lettura dell’art. 384 c.p.c. orientata al principio di economia dei mezzi processuali (art. 111 Cost.), può essere affrontata e risolta direttamente dalla Corte senza rinvio della causa alla CTR della Puglia (in altra composizione). In merito alla regime degli interessi moratori oggetto -come nel caso di specie- di condanna unitamente alla somma capitale soggetta ad IVA, la Corte ha in più occasioni statuito che “Le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA”(Cass. n. 17276/2017; 2228/2015; n. 21775/2014). In continuità con dette statuizioni, va dichiarato che il ricorso originario del contribuente era infondato nella parte in cui era riferito alle pretesa impositiva proporzionale sugli interessi moratori liquidati nella sentenza del Tribunale di Bari 24 settembre 2009, n. 2802;

5. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

6. le spese del giudizio di cassazione, in ragione del fatto che il ricorso è stato accolto in parte, devono essere poste per metà a carico del contribuente e compensate per il resto (art. 91 e 92 c.p.c.).

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito con il rigetto dell’iniziale ricorso del contribuente nei limiti di cui in parte motiva;

compensa le spese del merito;

pone le spese del giudizio di cassazione, per metà, pari a Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito, a carico del contribuente, con compensazione dell’altra metà.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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