Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16045 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 5705 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

F.N. (C.F.: (OMISSIS)), erede e già procuratore speciale di

G.I. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del ricorso, dall’avvocato Maria Schettini (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Nicola Gentile

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Napoli n. 4334/2013, depositata in data 12 dicembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 giugno 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

l’avvocato Maria Schettini, per il ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.E. propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto di pagamento intimatogli da G.I., rappresentata dal procuratore speciale F.N., che in tale qualità si costituì in giudizio per resistere all’opposizione.

L’opposizione fu parzialmente accolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che riconobbe il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di una somma inferiore a quella di cui al precetto, compensando integralmente le spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto in via principale dal F. (ritenendolo privo di legittimazione, essendo nelle more deceduta la G. ed essendo quindi estinto il relativo mandato) e, di conseguenza, quello proposto in via incidentale dallo S., compensando a sua volta le spese del grado.

Ricorre F.N., sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste S.E. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “errata, erronea e falsa applicazione degli artt. 110, 116 e 102 c.p.c. violazione art. 360, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “erronea applicazione dell’art. 1722 c.c., n. 4, violazione art. 360, n. 3”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la questione del titolo della costituzione del F. nel giudizio di appello.

Essi sono fondati.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello, affermando che lo stesso era stato proposto dal F. quale procuratore speciale della G. (qualità spesa nel giudizio di primo grado), che però era deceduta prima della proposizione del gravame, il che aveva determinato l’estinzione del mandato e la cessazione dei poteri rappresentativi del F. stesso, nonchè, di conseguenza, l’invalidità della procura ad litem, da questi conferita al procuratore costituito nella medesima qualità.

Il ricorrente non contesta il principio di diritto per cui il mandato si estingue con la morte del mandante, e quindi nella specie i propri poteri rappresentativi erano cessati con il decesso della madre G.I.. Deduce però di avere proposto l’appello in nome proprio, quale suo erede, e non più come suo procuratore, di avere conferito il mandato ad litem per il giudizio di appello al procuratore costituito nella medesima qualità, e di avere documentato tale qualità con la produzione del certificato di morte della G. e della denunzia di successione.

A suo avviso, quindi, sarebbe stata fatta falsa applicazione del suddetto principio.

Orbene, la Corte ritiene che di fronte alla formulazione – trascritta nella stessa sentenza impugnata – dell’intestazione dell’atto di appello, in cui il F. si è dichiarato “già procuratore” della G., contestualmente dichiarandone l’avvenuto decesso, non possa ritenersi che questi abbia inteso agire anche in secondo grado in nome altrui, e che pertanto non sia corretta l’applicazione fatta dalla corte di merito delle norme in tema di estinzione del mandato per il decesso del mandante, e la conseguente dichiarazione del suo difetto di legittimazione e di inammissibilità dell’appello.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè esamini il merito del gravame e provveda altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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