Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16044 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16044 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 6308-2012 proposto da:
CEA – SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA APPALTI A R.L.
01803870870 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
MAGNANO

DI

SAN

LIO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato TRIMBOLI SALVATORE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1260

contro

ALLIANZ SPA (già SpA Riunione Adriatica di Sicurtà) in
persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta

Data pubblicazione: 26/06/2013

mandato speciale in calce al controricorso;
– controri corrente contro

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI
CATANIA in persona del Commissario pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25,

rappresentato e difeso dall’avvocato INCORPORA EGIDIO,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente contro

CONTICELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra DE ANGELIS
ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO
FARINA, giusta procura a margine del controricorso;
– controri corrente nonchè contro

CONTICELLO ROSA SILIA, REITO MARIO, REITO BARBARA,
REITO SALVATORE, CONTICELLO GRAZIA, CONTICELLO
SILVESTRA, REITO IOLANDA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1068/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA dell’11.7.2011, depositata il 22/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Salvatore Trimboli

presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente (Allianz SpA) l’Avvocato
Maria Letizia Spasari (per delega avv. Giorgio
Spadafora) che si riporta alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla

relazione scritta.

11) R. G. n.6308/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Catania, 22/07/2011) ha, per quanto qui
rileva, riformato parzialmente la sentenza emessa in primo grado,
accogliendo l’appello incidentale del Conticello e degli altri odierni

edilizia e appalti a r.l. al pagamento in favore degli appellati, della somma di
4.620,00 euro per risarcimento danni, oltre alle spese del giudizio di primo
grado, nonché al pagamento delle spese processuali del grado d’appello.
Infatti, il Tribunale escludeva ogni responsabilità dell’ente appaltante e della
CEA, per i danni arrecati all’appartamento di proprietà degli attori Silvestra
Conticello, Salvatore Conticello, Grazia Conticello, Locanda Reito, Barbara
Reito, Mario Reito, Salvatore Reito e Rosa Silvia Conticello, confinante con
i locali dell’ex Teatro Sangiorgi di proprietà dell’Ente Autonomo Regionale
Teatro Massimo V. Bellini di Catania, il quale aveva commesso in appalto
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del teatro assegnato, poi, alla
CEA; riteneva il conseguente assorbimento della domanda di garanzia
avanzata dalla società convenuta nei confronti della RAS Assicurazioni
S.p.a. (oggi Allianz) e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite
sostenute dalla CEA e quest’ultima al pagamento delle spese di lite
sostenute dalla Fondazione Teatro Massimo Bellini di Catania (risultante
dalla trasformazione dell’ente chiamato in causa) e dalla RAS.
2. — Ricorre per cassazione la CEA sulla base di tre motivi; resistono con
rispettivi controricorsi Salvatore Conticello, l’Ente Autonomo Regionale
Teatro Massimo e Allianz S.p.a. I motivi dedotti dalla ricorrente sono:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art.2043 e dei principi in materia
di responsabilità extracontrattuale in relazione all’art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.,
anche con riferimento all’art. 1227 c.c. anch’esso violato per l’immotivata
mancata applicazione pure di esso, in riferimento alla decisione di cui si
discute. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato (art. 112 c.p.c.) e dell’art. 91 c.p.c. contraddittorietà della
motivazione in relazione al fatto decisivo della controversia (con ulteriore

resistenti, disponendo, così, la condanna della CEA Società cooperativa

violazione dell’art. 360 n.3 e 5 c.p.c.). Si sostiene, infatti, che il giudice
d’Appello abbia illogicamente asserito la sussistenza del nesso di causalità
tra i danni lamentati dagli attori e le opere eseguite dalla CEA, assegnando
interpretativamente valenza preminente ad asserzioni contenute nella CTU,
ma dedotte in via di ipotesi, laddove il Giudice di primo grado lo aveva
negato. Sicchè, la Corte Territoriale avrebbe dovuto disporre un eventuale
approfondimento peritale.

relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art.
342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Violazione del principio
dell’effetto devolutivo dell’appello. Lamenta che il Giudice d’Appello non
avrebbe esaminato la domanda di garanzia che la società appellante aveva
tempestivamente proposto in primo grado, producendone la
documentazione, ma che non era stata esaminata ritenendola assorbita dal
pronunciato rigetto della domanda attorea.
2.3 — Violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto alla luce dei due precedenti
motivi la decisione della Corte Territoriale è illegittima con riferimento alla
condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1 — La prima censura lamentata dalla CEA, implica accertamenti di fatto e
valutazioni di merito. Con il primo motivo si ripropone un’inammissibile
“diversa lettura” delle risultanze probatorie, in particolare delle
argomentazioni del CTU, richiedendo, così, un riesame del fatto, che non è
ammissibile in questa sede di legittimità; quanto alla valutazione di elementi
probatori (contestate in entrambe le censure), il controllo di legittimità
sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di fatto dei
giudici di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso
alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella
ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo
grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti,
magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale
controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure
proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c..
Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle
censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e

-s-

2.2 — Violazione e falsa applicazione degli ara. 112, 106 e 269 c.p.c. in

della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base
all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito,
delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la
valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo
all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di
contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno

1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07
e 21153/10, in motivazione).
3.2 — La seconda doglianza risulta inammissibile, in quanto la violazione
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato rappresenta un error in
procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere
esclusivamente a norma dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non come
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come
vizio della motivazione (Cass. n. 26598/09; 25825/09; 12952/07; 9707/03).
In ogni caso, dall’esame del ricorso, non emerge se la CEA, in sede
d’appello, abbia riproposto, a mezzo di appello incidentale, la domanda di
garanzia impropria nei confronti di Allianz, come necessario in base al
consolidato orientamento di questa S.C. (Cass. n. 9535/2010, in
motivazione; 5249/2006; 2061/2004; 2992/1995; 2760/1979).
Va, in proposito, ribadito che la parte che impugna una sentenza con ricorso
per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha
l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena
d’inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza
l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e
tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur
configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. un “error in
procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto
processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere
della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la
medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte
indicarli (Cass. 11730/2010, in motivazione; 21226/2010, in motivazione;
6361/2007; 978/2007).

tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., tra le molte, Cass. S.U. 11 giugno

3.3 — Conseguentemente, anche la censura relativa alle spese è priva di
pregio, avendo il giudice del merito correttamente posto le spese a carico
della parte soccombente.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.

ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
considerato che le argomentazioni sviluppate dalla parte ricorrente nella
discussione orale, circa la posizione che la parte stessa avrebbe assunto nel
giudizio di secondo grado, integrano profili non compresi nei motivi del
ricorso;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore di ogni parte costituita, che liquida in Euro
3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013
Il Presidente

La parte controricorrente ha presentato memoria, insistendo per il rigetto del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA