Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16044 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16044 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 18341-2013 proposto da:
BANCA DI SATURNIA E COSTA D’ARGENTO CREDITO
COOPERATIVO 01501010530 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 74, presso lo studio dell’avvocato
LOMBARDI LETIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDI SIMONE,
giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
DONATI PAOLO;
– intimato avverso l’ordinanza R.G. 5654/2011 del TRIBUNALE di GROSSETO Sezione di ORBETELLO del 7.6.2013, depositata il 26/06/2013;

Data pubblicazione: 11/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2014
dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23/07/2013, la Banca di Saturnia e Costa d’Argento
Credito Cooperativo (già Banca della Costa d’Argento), proponeva

26/06/2013, con la quale il Tribunale di Grosseto — sezione distaccata di
Orbetello disponeva la sospensione del procedimento civile n. 5654/2011 avente ad oggetto la domanda di opposizione proposta da Paolo Donati
avverso il decreto ingiuntivo n. 291/11, ottenuto dalla Banca della Costa
d’Argento per il pagamento di somme dovute a seguito di apertura di credito su
conto corrente – poiché pendeva un giudizio presso la Procura di Roma, nel
quale l’allora opponente, sig. Paolo Donati, risultava essere parte offesa.
La Banca ricorrente deduceva nel proprio ricorso, affidato a sei motivi di
censura,
1) l’insussistenza della pendenza simultanea di due processi;
2) l’assenza del necessario nesso di pregiudizialità fra cause;
3)1a mancanza di coincidenza fra le parti dei due procedimenti;
4) il mancato assolvimento da parte dell’opponente dell’onere probatorio circa
la ricorrenza dei presupposti richiesti ex lege per l’applicazione dell’art. 295 cod.
proc. civ., a lui spettante;
5) la nullità del provvedimento impugnato;
6)1a violazione dell’art. 297 cod.proc. civ., poiché l’ordinanza concedeva il
termine di sessanta gorni dal deposito della sentenza penale per la riassunzione.
Il sig. Paolo Donati non svolgeva attività difensiva.
Il Procuratore Generale depositava la sua Relazione, nella quale chiedeva
raccoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2013 n. 18341 sez. M1 – ud. 14-05-2014

-2-

regolamento improprio di competenza avverso l’ordinanza depositata in data

Dirimente ex se e sufficiente a determinare l’accoglimento del presente ricorso è
la prima censura articolata dalla Banca ricorrente e valorizzata dal P.G. nella sua
relazione, con la quale si deduce l’insussistenza della necessaria condizione per
l’applicazione dello strumento sospensivo, ex art. 295 cod. proc. civ., ovverosia
la contemporanea pendenza di due processi: nel caso di specie, civile e penale.

civile per pregiudkialità penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui alla
commissione del reato oggetto dell’impukkione penale una norma sostaniale ricolleghi un
effetto sul diritto oggetto del giudkio civile, è subordinata alla condkione della contemporanea
penderka di due processi, civile e penale, e, quindi, dell’avvenuto eserckio dell’a.zione penale
da parte del PM, nei modi previsti dall’art. 405 cod. proc. pen., mediante la formukkione
dell’imputafdone o la richiesta di rinvio a giudkio, sicché tale sospensione non può essere
disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente
apertura di indagini preliminari.” (Cass. 2012/10974; Cass. 2005/6149; Cass.
2001/6776).
Nel caso di specie manca invero la richiamata condizione della pendenza del
processo penale, asseritaniente pregiudiziale, poiché il Tribunale di Grosseto —
sezione distaccata di Orbetello ha fatto riferimento ad un procedimento
pendente dinanzi alla Procura di Roma, e quindi ancora in fase di indagini
preliminari. Da quanto risulta, il PM di Grosseto presentava richiesta di
archiviazione nel proc. n. 10/4792 RGNR, sulla quale il giudice per le indagini
preliminari si dichiarava incompetente per territorio, provvedendo alla
restituzione degli atti del PM affinché ne curasse la trasmissione alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Appare evidente allora come non fosse stata ancora esercitata alcuna azione
penale, mancando un’imputazione già formulata ed un processo penale in
corso: risultavano unicamente pendenti dinanzi alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Grosseto, le indagini preliminari, di cui il P.M. di
Grosseto chiedeva peraltro l’archiviazione.
Ric. 2013 n. 18341 sez. M1 – ud. 14-05-2014

-3-

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte “la sospensione necessaria de/processo

Tale dirimente censura si palesa di per sè idonea a fondare raccoglimento del
ricorso. Gli ulteriori motivi risultano perciò assorbiti.
Il regolamento va quindi accolto, con la conseguente cassazione dell’ordinanza
impugnata, dovendosi disporre la continuazione del processo dinanzi al
Tribunale d Grosseto — sezione distaccata di Orbetello.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi
al Tribunale di Grosseto — sezione di Orbetello, anche per il regolamento delle
spese della fase di legittimità.
Roma, 14 maggio 2014

P.Q.M

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