Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16044 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28154-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PANORAMICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

281, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COLANTONI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5101/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in riferimento alla registrazione di un accordo tra la srl Panoramica e la spa MCC di risoluzione del contratto di cessione di crediti, contenuto in un più ampio accordo transattivo, per il quale le parti avevano autoliquidato l’imposta in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, sul presupposto che trattavasi di accordo “relativo ad operazione di factoring con negoziazione di crediti rientrante in ambito IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3 comma 2, n. 3”, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di liquidazione di imposta di registro proporzionale sul presupposto che “la risoluzione e il conseguente ritorno nella disponibilità della società Panoramica dei crediti già ceduti non rileva ai fini Iva in applicazione dell’art. 2 comma 3, lett. A, trattandosi di cessione di beni esclusa da IVA. La MCC non ottiene alcuna liquidità dall’operazione perchè possa configurarsi un’operazione finanziaria… trattasi di una vera e propria cessione per la quale, stando al contenuto degli artt. 28… e 29… Tur, si rende dovuta l’imposta di registro con aliquota dello 0,50% di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 6, su imponibile di Euro 9.151.299,49 come desumibile dall’importo totale riportato nell’allegato B a cui le parti fanno riferimento e che è parte integrante dell’atto”. L’avviso veniva impugnato dalla srl Panoramica e, separatamente, dalla spa MCC. La prima ne eccepiva l’illegittimità per dedotto contrasto con il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 28, 29, gli artt. 1372 e 1458 c.c., il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a) e il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. La CTP annullava l’avviso ritenendo, da un lato, che le eccezioni della srl Panoramica fossero fondate, dall’altro lato, che l’Agenzia, rimasta contumace, non avesse dato prova del fondamento della pretesa impositiva (“… l’Ufficio, non costituendosi in giudizio, nulla prova”). L’Agenzia appellava la sentenza lamentando che la CTP aveva errato nel fare proprie le ragioni della contribuente atteso che, “l’atto assoggettato a tassazione è stato posto in essere nell’ambito di un più ampio accordo di natura transattiva e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, in conseguenza di clausole o condizioni risolutive espresse contenute nell’atto di factoring menzionato invece dalle contribuenti solo per individuare l’origine e la quantificazione dei crediti… Il giudice di primo grado aveva tutti gli elementi per riscontrare che, con l’atto registrato che qui ci occupa, le contribuenti procedevano alla regolamentazione di una parte delle reciproche obbligazioni derivanti da un più generale accordo transattivo nell’ambito del quale è previsto tra l’alto di attuare il pagamento attraverso la cessione di crediti cosicchè l’accordo transattivo è la premessa giuridica della cessione di credito… e, contrariamente a quanto sostenuto dalla Panoramica srl, il rapporto di factoring rappresenta invece un mero elemento accidentale al quale le parti contrattuali fanno riferimento in termini descrittivi per delineare una delle concrete modalità attraverso le quali si realizzerà tra l’altro la ricomposizione bonaria delle rispettive pretese”. La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’appello “inammissibile stante la palese violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello”. Nella sentenza si legge: “a motivo del proprio gravame e a sostegno dell’assunto che nella specie l’imposta di registro debba liquidarsi in via proporzionale e non fissa, in questo grado di giudizio l’Agenzia deduce che ricorrono gli estremi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 e 29, posto che l’atto di specie, vale a dire la revoca per mutuo dissenso della cessione di credito già operata dalla attuale appellata, risulterebbe inserita in un più ampio accordo transattivo nel quale, il cui pagamento per l’appunto sarebbe stato convenuto avvenire attraverso la retrocessione dei crediti già ceduti… appare evidente come i fatti costitutivi dell’appello non si rinvengano affatto con quelle della domanda posto che la pretesa avanzata dalla società odierna appellata nell’avviso opposto era stata motivata alla stregua della connotazione meramente risolutoria dell’atto di guisa che sarebbe stato piuttosto il ritorno della titolarità dei crediti in capo alla società appellata con la conseguente illiquidità dell’operazione per quest’ultima a integrare, a mente dei richiamati D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 28 e 29, gli estremi per imporre il tributo proporzionale”; 2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sostenendo contrasti con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

3. la contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, stabilisce: “1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”. Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (v. punto 1 della superiore premessa), l’iter argomentativo della CTR è stato questo: l’Agenzia ha, nell’avviso, basato la pretesa impositiva su determinate ragioni; l’appello si esaurisce nell’insistere nella pretesa impositiva ponendo a base di quest’ultima ragioni nuove rispetto alle prime; da ciò l’inammissibilità dell’appello. In rapporto ad un simile iter argomentativo il riferimento all’art. 57 è inconferente. Non si tratta di domande o eccezioni proposte per la prima volta in appello ma di un appello che, secondo la CTR, si sostanzierebbe nella proposizione di una domanda impositiva nuova. Quindi un appello che non avrebbe un’effettiva correlazione con la sentenza impugnata e che per questo sarebbe da dirsi inammissibile. Non ai sensi dell’art. 57 quanto ai sensi del D.Lgs., art. 53. Così ricondotta la questione che occupa in termini logico-giuridici propri, il ricorso è fondato. Dal confronto tra le ragioni in fatto e in diritto dell’avviso, la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi d’appello, risulta che questi ultimi, da un lato, erano niente altro che la riformulazione delle prime – oggetto e titolo della pretesa impositiva restando invariati -, dall’altro lato, espressivi di censure specifiche contro la seconda;

2. in ragione di quanto precede il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese dell’intero processo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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