Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16044 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26527-2013 proposto da:

P.D. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO NAPOLETANO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante, Generali Business Solutione S.C.p.a., in persona dei

legali rappresentanti, p.v. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO RANIERI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

PA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2013 del TRIBUNALE DI BARI, SEDE

DISTACCATA di PUTIGNANO, depositata il 05/06/2013, R.G. 645/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO GIUSEPPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.D., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza (del 5 giugno 2013) del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano – la quale rigettò l’impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della sentenza del Giudice di Pace.

Quest’ultima aveva condannato Pa.Ma. e l’Assicurazione al pagamento, in suo favore, oltre che delle spese di lite di primo grado, della somma di Euro 1.000,00, a titolo di danno equitativamente determinato per la riparazione della propria autovettura, restata gravemente danneggiata nel sinistro di cui era responsabile il Pa. e la riparazione della quale era stata ritenuta antieconomica, non avendo l’automobile valore di mercato.

Si difende con controricorso Fata Assicurazioni danni Spa.

Pa., ritualmente intimato, non svolge difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile in appello, la richiesta del danneggiato di liquidazione dei danni in riferimento alla rottamazione del veicolo e al passaggio di proprietà per l’acquisto di un mezzo della medesima potenza, atteso che l’attore in primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno pari ai costi della riparazione effettuata e che il giudice, ritenuta la antieconomica, aveva equitativamente determinato il valore di mercato del veicolo, con statuizione non censurata in sede di appello.

Il ricorrente, invocando oltre che la violazione dell’art. 345 c.p.c., una serie di norme processuali e sostanziali (artt. 112 e 163 c.p.c.; artt. 1223, 2043 e 2058 c.c.), censura non idoneamente la sentenza gravata.

Infatti, sostiene la mancanza di novità delle suddette richieste fatte in appello stante la scelta del giudice di primo grado di non risarcire in forma specifica reintegrandolo della perdita patrimoniale subita con la riparazione dell’autovettura (pari a oltre Euro 3.000,00), e di risarcirlo, invece, per equivalente ma omettendo di considerare le spese conseguenti alla rottamazione presupposta nella liquidazione per equivalente, con conseguente non integralità del risarcimento. Nello stesso tempo, riconosce di aver chiesto in primo grado il risarcimento del danno pari ai costi di riparazione dell’autovettura e di non aver sindacato in appello la scelta del giudice di risarcirlo per equivalente. Conseguente è la non conferenza della censura rispetto alla statuizione del giudice.

2. Il secondo motivo – con il quale si invoca la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – concerne l’importo della spese liquidate in suo favore in primo grado, della quantificazione delle quali assume essersi doluto in appello.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non censura la decisione gravata nella parte in cui ha preliminarmente ritenuto che il motivo prospettato in appello era generico per non essere stato articolato uno specifico motivo di gravame, avendo l’appellante lamentato genericamente l’assenza di una plausibile ragione per la decurtazione delle spese di lite. Stante tale statuizione il ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza invocando la violazione dell’art. 342 c.p.c..

Non rileva, invece, che il giudice di appello si sia pronunciato anche nel merito, ritenendo giustificata e legittima la scelta del giudice di primo grado di liquidare a favore spese sotto i limiti tariffari, essendosi lo stesso spogliato del potere di decidere il merito dopo aver ritenuta generica, e quindi inammissibile, la censura.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non avendo il Pa. svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese processuali. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della controricorrente.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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