Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16043 del 27/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16043

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9611-2016 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 6,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LUCARELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

del Contenzioso Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5324/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da M.T. avverso la sentenza n. 22342/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la procedura notificatoria dell’atto impositivo “presupposto” della cartella di pagamento contestualmente impugnata doveva considerarsi ritualmente avvenuta, sia in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, sia in relazione a quelle di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resistono con controricorso sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione Equitalia Sud spa.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., art. 148 c.p.c., comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), poichè la CTR ha ritenuto correttamente applicata al caso di specie la procedura notificatoria speciale prevista in caso di c.d. “irreperibilità assoluta” del destinatario dell’atto impositivo notificando, in luogo della diversa procedura prevista nel caso della c.d. “irreperibilità relativa” che affermava invece essere aderente alla concreta situazione oggetto della lite.

La censura è infondata.

Va rilevato che, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, il giudice tributario di appello ha, puntualmente ed articolatamente, argomentato circa la irreperibilità “assoluta” del M. quale constatata dal messo speciale notificatore.

In particolare la CTR ha accertato che detto operatore di notifica è acceduto ad un primo indirizzo in Roma e poi, previa verifica anagrafica, in un secondo, ove però non ha trovato alcuna “traccia” del destinatario della notifica, indi ha proceduto secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Il primo accertamento di fatto risulta peraltro asseverato dalla relata di notifica leggibile nell’allegato 3 al ricorso, ove appunto il messo speciale notificatore ha attestato che “In data (OMISSIS) alle ore 10.20. non ho potuto notificare il presente atto a M.T. in (OMISSIS) e da informazioni assunte.. risulta trasferito”. Tale attestazione non è mai stata impugnata con querela di falso, come evidentemente necessario al fine di inficiarne l’efficacia probatoria rilevata dal giudice tributario di appello.

La CTR peraltro, con valutazione meritale anch’essa non sindacabile in questa sede, ha anche coerentemente e conseguenzialmente risposto sulla connessa questione della validità della variazione di residenza anagrafica in quel periodo di tempo effettuata dal contribuente, escludendone l’efficacia in termini di opponibilità all’Agenzia fiscale, poichè la notifica doveva considerarsi avvenuta prima dello scadere del termine di giorni 30 previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, rilevando in fatto -lo si ripete, insindacabilmente trattandosi della notifica di un atto amministrativo e quindi di un “fatto preprocessuale” – che il secondo tentativo di notificazione è avvenuto il (OMISSIS), mentre il M. ha variato la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma il 16 settembre 2011. Ciò è pacificamente avvenuto dopo che ((OMISSIS)), a seguito del primo infruttuoso accesso, il messo notificatore aveva effettuato l’occorrente verifica anagrafica accertando che il contribuente risiedeva sempre in (OMISSIS) ove poi ha effettuato il secondo, pure infruttuoso, accesso.

Tale valutazione risulta corretta sotto il profilo giuridico.

Vi è infatti da riaffermare che “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili nè opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013, Rv. 624960 – 01).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, poichè la CTR ha ritenuto valida la notificazione della cartella esattoriale impugnata a mezzo posta direttamente da parte dell’Agente della riscossione.

La censura è infondata.

E’ principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e va dunque confermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).

La sentenza impugnata è univocamente conforme a tale indirizzo nomofilattico e neanche per tale ragione merita cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per ciascuna parte, oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per Equitalia Sud spa e oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delLo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA