Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16043 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16043 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6286-2012 proposto da:
RICCI

GENESIO

RCCGNS54C15L719P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54, presso lo studio
dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine della
seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore
speciale legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta delega
a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controrícorrente nonchè contro
IANNOTTI ALESSANDRO;
– intimato avverso la sentenza n. 689/2011 del TRIBUNALE di
VELLETRI del 4.1.2011, depositata il 23/03/2011;

consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

10 ) R. G. n. 6286 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Velletri 23 marzo 2011, non notificata),
confermando integralmente la sentenza di primo grado, respinge le domande
proposte dall’odierno ricorrente, escludendo la sussistenza di un valido

ricorrente. Lo stesso giudice condannava l’odierno ricorrente a rifondere le
spese del giudizio di secondo grado in favore dell’appellata Carige
Assicurazioni.
2- Ricorre per cassazione Genesio Ricci, con due motivi di ricorso; La
Carige Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso; L’altro intimato,
Alessandro Iannotti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, non ha
svolto attività difensiva.
3 — Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 3.1. col primo motivo di ricorso,
censura la sentenza per «vizio di valida e logica motivazione su un punto
decisivo della controversia», ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché
cumulativamente per violazione degli artt. 61 e 194 c.p.c., per aver il
tribunale non tenuto conto né delle risultanze delle C.T.U. espletate nei due
gradi di giudizio, né delle contestazioni proposte dal consulente tecnico di
parte. – 3.2. Col secondo motivo di ricorso, censura la sentenza per palese
violazione degli artt. 91 e 92 secondo comma c.p.c., per aver il tribunale
condannato l’appellante alle spese del giudizio di secondo grado in favore
della Carige Assicurazioni, nonostante la declaratoria di inammissibilità
dell’appello incidentale proposta da quest’ultima.
3.1 — Il primo motivo di ricorso è infondato. A tal proposito, va ribadito che
i vizi motivazionali deducibili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
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nesso causale tra il fatto (tamponamento) e le lesioni lamentate dal

previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08). Il giudice di merito è pertanto libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere
tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti,
anche se allegati dalle parti (Cass., n. 42/2009). Ancora più importante per il
caso in esame è l’ulteriore principio pacifico nella giurisprudenza della
Suprema Corte, che ha più volte riconosciuto la libertà del giudice di merito

15263/07). Quest’ultimo principio, applicato al presente ricorso, è rafforzato
dalla ulteriore circostanza che la sentenza ha congruamente spiegato le
ragioni del dissenso.
Quanto alla presunta violazione degli artt. 61 e 194 c.p.c. è evidente che la
censura proposta sia frutto di personali letture degli articoli, non
perfettamente aderenti ad essi. È infatti pacifico nella giurisprudenza di
questa Corte che il vizio di violazione di legge deve consistere nell’erronea
deduzione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi,
pone necessariamente un problema interpretativo della stessa.
3.2 — Quanto al secondo motivo di ricorso, infondato, è sufficiente ricordare
un principio più volte ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte,
secondo cui in tema di spese processuali solo la parte totalmente vittoriosa
non può essere condannata neanche minimamente alle spese, mentre qualora
ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso al libero apprezzamento del
giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle
parti debba essere condannata e se e in quale misura debba farsi luogo a
compensazione (Cass. nn. 3595/2012 e 20457/2011). Conseguentemente si
rivela corretta la scelta effettuata nella sentenza impugnata che, tenuto conto
del principio della soccombenza, ha posto a carico del Ricci le spese di lite,
tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale
proposto da Carige Assicurazioni è derivata da tardiva proposizione dello
stesso.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380-bis ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria.
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di seguire o dissentire le conclusioni del consulente tecnico (Cass.

Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che
inficiano i motivi che sono alla base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisandosi
che le osservazioni contenute nella memoria del ricorrente prescindono del
tutto dal contenuto della sentenza impugnata; inoltre, il ricorrente non tiene

motivazione della sentenza, che ne determina la nullità ex art. 132 n.4 c.p.c.,
rappresenta un vizio denunciabile in base all’art. 360 n.4, non già in base al
n.5 dello stesso articolo che riguarda, invece, i veri e propri vizi della
motivazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; nulla
nel rapporto con l’altro intimato, che non ha svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della Carige Assicurazioni S.p.a., che liquida in
Euro 2500,00, di cui Euro 2300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

conto che il vizio relativo alla mancanza o mera apparenza della

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