Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16043 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2706-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3967/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO

SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.C. ha impugnato presso la Commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva aumentato il valore di due immobili commerciali, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, rispetto al valore dichiarato, acquistati dal contribuente.

1.1. Con sentenza n. 48/3/2013 i giudici di primo grado accoglievano il ricorso sulla base della constatazione che l’Ufficio aveva rideterminato il valore con il criterio della valutazione automatica senza svolgere indagini sull’effettiva condizione del compendio immobiliare.

1.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, eccependo la correttezza e la legittimità del proprio operato con il criterio di valutazione automatica.

1.3. Con sentenza n. 3967/40/2016, la C.T.R. lo rigettava ritenendo che il contribuente avesse assolto il proprio onere probatorio relativamente al valore degli immobili rispetto a quanto sostenuto dall’Ufficio sulla base dei valori U.T.E. e O.M.I..

1.3. Avverso questa decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

1.4. Il contribuente non ha presentato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale sia incorsa in un vizio di ultra-petizione perchè l’Agenzia delle entrate si era avvalsa del criterio della valutazione automatica nel quadro del criterio residuale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

3.1. Dalla lettura del ricorso, infatti, emerge come lo stesso non riporti, neanche per estratto, l’atto impositivo che neppure risulta allegato, così essendo impedito a questo Collegio l’esame dello stesso rispetto al motivo rappresentato.

3.3. Sulla base di queste considerazioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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