Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16043 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12224-2013 proposto da:

R.P. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO GIOVANNI FUSARO, con studio in

Corigliano Scalo (CS), C.da Muzzari SS 106, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro –

tempore Dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BUONO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

S.A.G., SA.DU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 361/2011 del TRIBUNALE di ROSSANO, depositata

il 26/09/2011, R.G.N. 751/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO GIUSEPPA;

udito l’Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI per delega; udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che

ha concluso per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La domanda di risarcimento del danno proposta, nella qualità di rappresentante legale, dal genitore del minore R.P. (poi intervenuto nel processo) nei confronti del proprietario e del conducente dell’autocarro – assumendo di essere stato investito, mentre procedeva a bordo della propria bicicletta, per effetto della invasione della propria corsia di marcia da parte del mezzo antagonista – venne parzialmente accolta dal Tribunale di Rossano, che riconobbe il concorso dell’attore nella misura del 50%, riducendo consequenzialmente la quantificazione del danno, e compensò integralmente le spese di lite.

2. L’appello proposto dal danneggiato, fu dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., dalla Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 19 febbrai 2013, comunicata il 26 dello stesso mese.

3. Il danneggiato propone tempestivamente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza suddetta e avverso la sentenza di primo grado (del 26 settembre 2011), affidato a due motivi.

L’Assicurazione si difende con controricorso.

Il proprietario e il conducente, ritualmente intimati, non svolgono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso avverso l’ordinanza, che si svolge con le stesse argomentazioni utilizzate per l’impugnazione della sentenza di primo grado in riferimento alla ricostruzione della condotta del conducente della bicicletta come non colpevole, è inammissibile.

L’impugnazione proposta, concernendo il merito della controversia, non rientra negli stretti limiti di ammissibilità del ricorso avverso la stessa, nè nei confini del ricorso straordinario, entrambi, come delimitati, da ultimo, dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1914 del 2016).

2. Quanto al ricorso avverso la decisione di primo grado, con il primo motivo si invoca, congiuntamente, erronea interpretazione delle norme che regolano la vicenda ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie sotto il profilo della motivazione illogica e contraddittoria e si richiamano l’art. 143 C.d.S. e art. 2054 c.c..

Il fondo della censura – corrispondente esattamente a quella proposta in appello (ritualmente riportato in ricorso per la parte di interesse) – si sostanzia, nonostante la denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella valutazione/interpretazione, in particolare, di una testimonianza ( M.), ma anche delle dichiarazioni dell’altro testimone, al fine di sostenere, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado (e di appello), che da essa emergerebbe la condotta di guida diligente del ciclista danneggiato, e, quindi, il superamento della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., necessario anche quando risulti accertata la condotta colpevole dell’altro conducente, nella specie consistente nell’aver invaso la mezzeria di pertinenza della bicicletta.

2.1. Il profilo motivazionale dedotto è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, che esclude la proponibilità, avverso la sentenza di primo grado, del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – peraltro come risultante dalla novella del 2012 – nei casi in cui l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata, con ordinanza per la mancanza della ragionevole probabilità di essere accolto, per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado. E, nella specie, l’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’appello fondandolo sulle stesse ragioni poste a base della sentenza ora impugnata.

2.2. Nè ha pregio la tesi che il ricorrente sostiene, richiamando una decisione della Corte, secondo cui quando l’accertamento della responsabilità dell’altro conducente consiste nell’invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, posta in essere in modo che l’altro conducente non possa attuare qualsiasi manovra per evitare la collisione, quest’ultimo è liberato dalla presunzione di cui all’art. 2054 c.c.. Infatti, nella specie, il Tribunale (e poi la Corte di appello con l’ordinanza) nel valutare le due testimonianze – ora poste a base del ricorso per cassazione – hanno escluso che potesse dirsi accertato un comportamento che fosse da solo causalmente idoneo a determinare l’evento in capo al conducente dell’autocarro. Invece, il ricorrente valuta le testimonianze come idonee all’accertamento di tale condotta esclusivamente colpevole del guidatore dell’autocarro.

3. Con il secondo motivo, invocando la violazione dell’art. 91 c.p.c., si duole della compensazione delle spese di lite di primo grado.

A fondare l’inammissibilità del motivo è sufficiente la parziale reciproca soccombenza posta alla base dell’art. 92 c.p.c., per conferire al giudice il potere di compensare le spese, ponendo, invece, l’art. 91 c.p.c., il divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile sia nei confronti della ordinanza che nei confronti della sentenza di primo grado. Non avendo il proprietario e il conducente intimati svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese processuali. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della Assicurazione controricorrente.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 348 ter c.p.c., ed il ricorso avverso la sentenza di primo grado; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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