Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16042 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5702-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TITO LABIENO

100/68F, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CLARONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSIOPEA N. P.L. SPA (nuova ragione sociale CHERRY 106 SPA), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;

– controricorrente –

Contro

F.A., V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7666/201 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Cassiopea N. P.L. S.p.a., F.A. e V.S. e avverso la sentenza n. 7666/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicati il 28 novembre 2019, che, in accoglimento dell’appello proposto da Cassiopea N. P.L. S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 3474/2017, resa nella causa promossa dalla stessa appellante nei confronti di D.S. e P.I., i quali avevano chiamato in causa V.S. e F.A., in totale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inefficace ex art. 290 c.c., nei confronti di Cassiopea N. P.L. S.p.a., il contratto di donazione stipulato con rogito per notaio D.L.M. di Roma del 2 dicembre 2010, rep. 35790, racc. 19269, con cui la D. aveva donato al figlio, P.I., la proprietà superficiaria degli immobili siti in Pomezia e dettagliatamente descritti nel dispositivo di quella sentenza, ha ordinato al competente Conservatore dei registri immobiliari di annotare quella sentenza ex art. 2955 c.c., e ha condannato la D. e il P. alle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore della Cassiopea N. P.L. S.a.;

quest’ultima ha resistito con controricorso,

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissaz one dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese sottoscritto dalla parte ricorrente e dal suo difensore, munito di speciale mancato a tale effetto;

Cherry 106 S.p.a. (nuova ragione sociale di Cassiea NPL S.p.a.) ha depositato atto di accettazione della rinuncia sottoscritto digitalmente dall’avv. Guido Galgani e notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2020 (con attestazione di conformità delle copie dell’atto di accettazione alla rinuncia, della relata di notifica a mezzo pec dei messaggi di invio della notifica a mezzo pec nonchè delle ricevute di accettazione e di consegna attes anti la notifica dell’atto al difensore della ricorrente agli originali custoditi nel sistema di posta certificata dell’avv. Guido Gargani) nonchè visura camerale;

tale atto di accettazione risulta sottoscritto soltanto dal difensore della controricorrente, non munito di procura speciale (v. procura in calce al controricorso cui si fa riferimento nel predetto atto di accettazione);

la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non me atto unilaterale recettizio ma non “accettizio”, produce l’estinzione del giudizio a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., ord., 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015 n. 3971; Cass. 19/04/2019, n. 11033; Cass., sez. un., 24/12/2019, n. 34429);

alla luce di quanto prec de, nella specie la rinuncia risulta perfezionata, avendone chiaramente la controparte avuto comunque conoscenza (ed anzi la stessi: afferma che la rinuncia le è stata notificata in data 24 febbraio 2020), a prescindere dalla non rituale accettazione, in quanto non sottoscritta come espressamente richiesto dall’art. 391 c.p.c., comma 2, il che rileva solo ai fini delle spese;

ritenuto che:

vada dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

ben possano essere compensate tra le parti costituite – come peraltro espressamente dalle stesse richiesto – le spese del presente giudizio di cassazione;

non vi sia luogo a provveder: per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo essi svolto attività difensiva in questa sede;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non sia equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia;

compensa per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema d Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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