Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16042 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16042 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6188-2012 proposto da:
COSSU

GIO

MARIA

CSSGMR51D14I614K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo
studio dell’avvocato CIARDO DANIELA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TORRE MICHELE giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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1258

AXA ASSICURAZIONINI SPA,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VESPASIANO 17 A, presso lo studio
dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANMARIO DETTORI giusta procura speciale
a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente contro
SERRA GIOVANNI MARIA;
– intimato avverso la sentenza n. 1158/2011 del TRIBUNALE di
SASSARI dell’8/08/2011, depositata il 23/08/2011;

consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

9 ) R. G. n. 6188 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“l. — La sentenza impugnata (Tribunale di Sassari 23/08/2011, non
notificata), confermando integralmente quella di prime cure, ribadiva la
nullità dell’atto di citazione relativo al giudizio instaurato dall’odierno

non provvedeva ad identificare elementi essenziali dell’oggetto del giudizio,
incidenti sul diritto di difesa delle parti convenute che in tal modo non erano
messe in grado di organizzare un’adeguata difesa. Il giudice territoriale,
inoltre, non esaminava l’eccezione in merito alla carenza di legittimazione
di uno degli odierni intimati (Axa assicurazioni S.p.a.) ritenendo l’affermata
nullità dell’atto di citazione assorbente rispetto a tale questione.
2 — Gio Maria Cossu ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 164 c. 5 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3 c.p.c., per non aver il giudice di merito, dichiarando la nullità dell’atto di
citazione, fissato all’attore il termine per provvedere alla sua integrazione;
Violazione dell’art. 156 c. 3 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 comma 1
n. 3 c.p.c. per non aver il giudice di merito tenuto conto che il successivo
sviluppo del contraddittorio avesse consentito di chiarire i fatti su cui la
domanda poggiava, circostanza questa che avrebbe comportato sanatoria
della nullità; Insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per
il giudizio, ex. Art 360 1 c. n. 5 c.p.c., in relazione ai medesimi punti.
2.2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti
controversi del giudizio, prospettato da parte appellante ai sensi dell’art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., per non aver il giudice territoriale motivato il punto
della sentenza che riconosce assorbito rispetto alla declaratoria di nullità, la
carenza di legittimazione passiva di Axa Assicurazioni; Violazione e falsa
applicazione degli art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di statuire sull’eccezione
proposta coi motivi d’appello dall’odierna ricorrente in merito alla
riconosciuta carenza di legittimazione passiva di Axa Assicurazioni.

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ricorrente. Tale pronuncia si fonda sul presupposto che l’odierna ricorrente

2.3. Omessa, insufficiente o contraddittoria circa i fatti controversi e decisivi
per il giudizio, ex. art 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice a quo
adeguatamente valutato e motivato la distinzione tra omessa ed errata
identificazione del bene oggetto della domanda.
3. — Axa Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso. L’altro intimato non
ha svolto attività difensiva in questa sede.
4 — Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

omesso di fissare il termine di cui all’art. 164 c. 5 c.p.c., dal corpo del
ricorso non emerge che la relativa questione sia stata sollevata quale
specifico motivo di appello di fronte alla Corte territoriale, come avrebbe
dovuto, convertendosi tale nullità in motivo di gravame. Analoghe
considerazioni merita anche la censura riguardante la violazione dell’art.
156 c. 3 c.p.c.. A tale scopo, deve ribadirsi come, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione
sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il
ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è
necessario che nel ricorso per cassazione vengano indicati, in maniera
specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità
possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza
dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza
impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si
colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass.
15808/2008). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di
inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema da decidere del
giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella
fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il
ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità
della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del
precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il
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Nonostante il ricorrente sottolinei che già il giudice di primo grado abbia

merito (Cass. 19976/2009; 13958/2007, in motivazione; 7981/2007;
2140/2006; 22154/2004).
5 — Manifestamente privo di pregio si presenta il secondo motivo di ricorso.
Esso non tiene conto che il giudice di merito ha deciso la questione in modo
conforme alla giurisprudenza di questa S. C., secondo cui la figura
dell’assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso
proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua,

per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla
domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno,
e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la
necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero
comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che non rientra
tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non
esclude la necessità, né la possibilità di pronunciare sulle altre questioni
prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse
(Cass. 7663/2012).
Inammissibile si rivela essere la censura prospettata col secondo motivo
(ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in merito all’art. 112 c.p.c.) in ordine al mancato
esame della questione, proposta come motivo di gravame, della carenza di
legittimazione passiva di Axa assicurazioni. A tal proposito si deve ancora
una volta ribadire che, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifica la
circostanza secondo cui l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito
integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di
cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della
violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex
art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 7871/2012).
6 — Inammissibile si rivela anche l’ultimo motivo di ricorso. Va sottolineato
che i vizi motivazionali deducibili in Cassazione non possono consistere
nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice
del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto
giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
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t

previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass.
6064/2008). Il ricorrente invece si limata a proporre con tale motivo di
ricorso una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie in
merito in ordine alle quali è adeguata e congrua la valutazione e la
motivazione fornita dal giudice di merito.
7. — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto
dello stesso.”

difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli ara. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in Euro 800,00,
di cui Euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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