Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16042 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18186/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA INGHIRAMI 24 presso lo STUDIO LEGALE FEDERICO, avvocato

DOMENICO MARRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato TRAVIA

Alessandro Mario, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del

4/06/08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 100/15/08 del 4-6-2008, depositata in data 19/6/2008, confermativa della sentenza della CTP di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso di C.G. avverso il silenzio rifiuto al rimborso dell’IRPEF versata sulla indennità di ferie non godute, sul rilievo della natura risarcitoria della indennità e della insussistenza del requisito della redditività.

Con l’unico motivo la Agenzia censura la decisione per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51, sostenendo che dalla formulazione dell’art. 49 cit., sono tassati tutti i redditi che derivano comunque da rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione del lavoro stesso, e pertanto anche la indennità in questione ha natura retribuiva.

Il motivo è palesemente fondato. La tesi sostenuta dall’Ufficio è conforme alla costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la indennità per ferie non godute ha agli effetti fiscali natura retributiva – ciò che non ne compromette l’assegnabilità a prestazione di diversa natura, ove venga in considerazione a fini diversi – e, pertanto, deve essere assoggettata all’IRPEF e alla relativa ritenuta di acconto” (Cass. 19 maggio 1999, n. 4835; negli stessi sensi Cass. 26 settembre 1994 n. 7868 Cass. n. 14304 del 2003; Cass. n. 14671/06).

Nè vi è luogo a doppia imposizione come sostiene il contribuente in controricorso, in quanto la indennità è elemento retributivo aggiuntivo e diverso rispetto al normale trattamento economico”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza e decisione della causa nel merito, in mancanza di questioni di fatto ostative, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di questa fase seguono la soccombenza, laddove si ritiene di compensare le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della Agenzia cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di questa fase di legittimità, liquidate in Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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