Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16042 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17968-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO,

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO. FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.E. ha impugnato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificatole il 19 giugno 2013 in conseguenza del mancato pagamento di undici cartelle esattoriali, di cui sei afferenti a crediti tributari.

1.1. Con sentenza n. 15391/35/2014 i giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso sulla base della mancata prova della notifica di due cartelle su sei.

1.2. La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, eccependo la sussistenza di un precedente giudicato, derivante dalla sentenza n. 69/21/08 della C.T.P. di Roma rispetto ad un precedente preavviso di fermo amministrativo basato sulle medesime cartelle, con il quale si dava atto della mancata prova della loro regolare notifica.

1.3. Con sentenza n. 19/10/2016, la C.T.R. lo rigettava ritenendo che si fosse confuso il giudicato esterno con il mancato adempimento dell’onere della prova rispetto alla notifica degli atti presupposti, non assolto nel giudizio relativo ad un precedente preavviso di fermo amministrativo ed i cui effetti non potevano estendersi al successivo diverso giudizio derivante dall’impugnazione dell’altro, sia pure basato sui medesimi atti presupposti.

1.3. Avverso questa decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

1.4. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. La contribuente, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale sia incorsa in un vizio di ultra-petizione perchè l’Agenzia delle entrate non aveva proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza della C.T.P. la quale aveva affermato il vizio di notifica di due delle cartelle presupposte al preavviso di fermo amministrativo impugnato, mentre avrebbe dovuto considerare la sussistenza di un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio su altro preavviso di fermo amministrativo nel quale si era dato atto della mancanza della prova della regolare notifica di alcune cartelle le quali sono l’atto presupposto del successivo preavviso impugnato in questo procedimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Dalla lettura della sentenza, infatti, emerge come le rationes decidendi siano due: la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento di cui quattro già giudicate tali dinanzi la C.T.P. ed altre due in sede di appello. La contribuente ha censurato solo una delle ragioni, senza censurare l’altra su cui si basa la decisione qui impugnata.

Va considerato che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017).

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 510 Euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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