Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16041 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4217-2019 proposto da:

S.G., S.G., C.M., gli

ultimi due in proprio e nella qualità esercenti la responsabilità

genitoriale sui figli minori S.A., S.R. E

S.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLA LOCONTE;

– ricorrente –

Contro

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di procuratrice di PENELOPE SPV

S.r.l., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MANLIO TORQUATO 10, presso lo studio

dell’avvocato MARIA SCOPELLITI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO CARUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1177/201 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2011, Italfondiario S.p.a. quale procuratrice di Banco di Napoli S.p.a., convenne in giudizio, innanzi il Tribunale di Bari, i coniugi S.G. e C.M., nonchè i figli minori degli stessi, Sc.Gi., S.A., S.R. e S.M., legalmente rappresentati dai genitori, per sentire dichiarare la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c., della costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto le diciotto unità immobiliari dettagliatamente descritte nell’atto introduttivo – di cui otto appartamenti per civile abitazione e dieci locali destinati a svariati usi (box, autorimessa, deposito, ripostiglio), alcune di esclusiva proprietà dello S. ed altre appartenenti in via esclusiva alla C., ma tutte ubicate in Trani -, in quanto effettuata in pregiudizio del credito vantato dal Banco di Napoli nei confronti di entrambi i coniugi, credito quantificato nella misura di euro 661.819,68 oltre interessi di mora dal 7 luglio 2010, azionato in via monitoria e portato da decreto ingiuntivo reso in data 17 dicemobre 2010.

Si costituirono in giudizio i convenuti S.G. e C.M., in proprio e nella dedotta qualità, contestando la pretesa attorea e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda subordinata proposta ex art. 2901 c.c., dichiarò l’inefficacia, rispetto alla banca creditrice, dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato, con rogito notarile del 19 settembre 2009, dai coniugi convenuti, che condannò, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice.

Avverso tale pronuncia S.G. e C.M., in proprio e nella dedotta qualità nonchè Sc.Gi., ormai maggiorenne, proposero impugnazione, della quale Italfondiario S.p.a., nella dedotta, a sua volta, qualità, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1177/2018, pubblicata il 30 giugno 2018, rigettò l’appello e, per l’effetto, confermò integralmente l’impugnata sentenza; condannò gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all’appellata le spese di quel grado di giudizio e diede atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto con la L. 20 dicembre 2012, n. 228.

Avverso la sentenza della Corte di merito S.G. e C.M., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori S.A., S.R. e S.M., nonchè Sc.Gi. hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso Italfondiario S.p.a quale procuratore di Penelope SPV S.r.l

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “nullità del procedimento per violazione dell’art. 75 c.p.c – comma 3- e art. 125 c.p.c. – comma 2- in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, i ricorrenti rappresentano di aver eccepito con la memoria conclusionale nel giudizio di primo grado il difetto di rappresentanza processuale, da parte del conferente la procura, avv. Petruzzelli Domenico, in quanto quest’ultimo era stato abilitato a gestire esclusivamente posizioni di credito il cui ammontare complessivo non superasse l’importo di Euro 1.000.000,00 laddove, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Italfondiario S.p.a. aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità, in quanto simulato, dell’atto notarile con cui i coniugi S. – C. avevano costituito in fondo patrimoniale con i già indicati immobili, il cui valore patrimoniale era senz’altro superiore all’importo predetto; pertanto, secondo i convenuti, dalla carenza di potere rappresentati o in capo all’avv. Petruzzelli, che aveva conferito all’avv. Mauro Gadaleta il mandato di promuovere il giudizio di primo grado, conseguiva la mancanza di un valido jus postulandi in capo all’avv. Gadaleta, sicchè il rapporto processuale posto in essere sarebbe stato del tutto invalido, anche ai sensi dell’art. 125 c.p.c..

Gli attuali ricorrenti sostengono che tale eccezione, ignorata dal Tribunale, era stata riproposta cime motivo di appello che era stato disatteso dalla Corte territoriale, sul rilievo che il vizio denunciato doveva ritenersi sanato dalla costituzione, nel giudizio di secondo grado, di altro procuratore dell’appellata, avv. Francesco Primavera, la cui piena capacità processuale non era stata oggetto di alcuna contestazione, evidenziandosi c e quest’ultimo, concludendo per la conferma della sentenza app lata aveva tacitamente ratificato l’operato del precedente procuratore, asseritamente sprovvisto di valido potere rappresentativo della società appellata.

1.1 il motivo è inammissibil- ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. (Cass., sez. un., 21/03/201 n. 7155).

Ed invero la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, della quale sono ben consapevoli i ricorrenti (v. ricorso p.13) e dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non avendo i predetti forni0 validi elementi per mutare tale ammissibili anche in relazione a originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido p r vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 12 c.p.c. (ex plurimis Cass., ord., 18/03/2015, n. 5343 ss. 15/09/2008, n. 23670; Cass. 18/05/1996, n. 4605; v. pure Cass., 15/11/2016, n. 23274).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., 3” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale – pur ritenendo fondata la doglianza avverso la sentenza del Tribunale, con la quale era stata lamentata l’erroneità della pronuncia di primo grado laddove aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei figli minori evocati in giudizio – h disatteso il motivo di appello sul presupposto che la notifica ai figli minori abbia assolto unicamente alla funzione di mera denuntiati litis, senza costituire una vocatio in ius e senza dar luogo all’instaurazione nei confronti dei predetti di alcun rapporto processuale.

2.1. Il motivo è infonda o, risultando del tutto corretta e condivisibile la statuizione sul punto della Corte di merito, in quanto effettivamente la notifica dell’atto di citazione nei confronti dei figli minori dei coniugi convenuti, Senza che nei confronti di tali minori siano state formulate domande (il che non è stato contestato dai ricorrenti, v. ricorso p. 14), costituisce una mera denuntiatio litis.

3 Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2020 n. 15, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500, 00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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