Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16041 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.27/06/2017), n. 16041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26545-2015 proposto da:
LAZZARIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – P.I. (OMISSIS), in persona del
liquidatore legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
LEONARDO GNISCI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
EMILIO ROSSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 900/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 22/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con riguardo a cartelle di pagamento emesse in pendenza del giudizio relativo ai prodromici avvisi di accertamento, la C.T.R. ha respinto l’appello della società contribuente ritenendo congrua la motivazione degli atti impugnati ed insussistente la pretesa omissione di calcolo di una parte della somma versata per via fideiussoria;
2. con unico motivo di ricorso, la società contribuente lamenta “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; della L. n. 212 del 2000, art. 7; dell’art. 2697 c.c.; omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5 Motivazione solamente apparente”;
3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il motivo proposto presenta plurimi profili di inammissibilità.
4.1. innanzitutto esso veicola cumulativamente ed inestricabilmente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in indicando e in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 19761/16, 19040/16, 13336/16, 6690/16, 5964/15, 26018/14, 22404/14);
4.2. in secondo luogo, prospetta profili di vizio incompatibili tra loro, come l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non potendosi logicamente predicare l’assenza di ciò che si critica quanto ad estensione e contenuto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 13336/16, 6690/16);
4.3. inoltre, trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, la censura motivazionale non poteva essere proposta secondo la precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ormai sostituita dalla necessaria indicazione di specifici fatti decisivi sui quali sia in ipotesi omessa la motivazione (Cass. 19761/16, 19040/16);
4.4. la censura di diritto sulla motivazione dell’atto impositivo difetta di autosufficienza, non riuscendosi a cogliersene la portata con la dovuta chiarezza (cfr. Cass. 9536/13, 8312/13, 15867/04);
4.5. non è dato infine riscontrare la lamentata apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la cui lettura depone in senso opposto;
5. alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito una pronuncia sulle spese, le quali resteranno a carico della parte ricorrente che le ha anticipate, in assenza di difese della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017