Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16041 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16041 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 5692-2012 proposto da:
PECERE ANDREA, CALABRESE PASQUA in qualità di genitori,
PECERE ANNA MARIA e PECERE ROSA in qualità di germane
del de cuius Pecere Alessandro, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio
dell’avvocato D’AMICO GIOVANNI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAPADIA FRANCESCO V., giusta mandato
specialea margine del ricorso;
– ricorrenti –

?013
1256

contro

MOREA ANTONELLO, LLOYD ADRIATICO SPA, MARANGI ANNA
MADDALENA, RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 206/2011 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 26/06/2013

LECCE del 28.12.2010, depositata il 10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesco V. Papadia
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

7) R.G. 5692 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“La sentenza impugnata (Corte di Appello di Lecce 10/03/2011, non
notificata) ha confermato, per quanto qui rileva, la ripartizione di
responsabilità operata dal giudice di primo grado, in merito al sinistro

(Alessandro Pecere). In particolare, la Corte territoriale confermava la
maggiore percentuale di responsabilità attribuita a quest’ultimo nella
verificazione del sinistro, riconoscendo la sussistenza delle violazioni al
medesimo addebitabili (mancato arresto all’incrocio in presenza di segnale
di Stop e di precedenza a coloro che percorrevano la strada privilegiata), più
gravi rispetto a quelli di natura prettamente “prudenziali” ritenute a carico
dell’altro conducente (Morea). Premesso l’accertamento del grado di
responsabilità, il giudice a quo provvedeva alla determinazione del danno
morale a favore degli odierni ricorrenti, nonché del danno patrimoniale.
2. — Ricorrono in Cassazione Andrea Pecere e altri, in qualità di eredi di
Pecere Alessandro, con due motivi di ricorso. Gli intimati non hanno svolto
attività difensiva in questa sede.
3. — Col I motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt. 2054 c. 2 e 1227 c. 2 c.c., in relazione all’art. 360 c.
1 n. 3 c.p.c; Insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo
della controversia e omessa su altri aspetti decisivi, in relazione all’art. 360
c. 1 n. 5 c.p.c.. Lamentano la mancata applicazione della presunzione di pari
responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. al caso in esame,
non essendo presenti nel caso di specie elementi certi in grado di distribuire
diversamente le percentuali di colpa; violazione del secondo comma
dell’art. 1227 c.c., non avendo la Corte territoriale tenuto conto del fatto che
l’incidente si sarebbe potuto evitare se uno degli odierni intimati (Morea)
avesse usato l’ordinaria diligenza. Sotto il profilo del vizio di motivazione,
mancherebbero a giudizio dei ricorrenti in questa, gli elementi di fatto e di
diritto che consentano di graduare la colpa, avendo il giudice disatteso
l’obbligo di rendere motivazioni tali da consentirne la verifica. — Col II
3

stradale in cui perdeva la vita un congiunto degli odierni ricorrenti

motivo di ricorso la parte lamenta violazione e falsa applicazione, in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 113, 114 c.p.c., avendo il
giudice territoriale statuito sul danno morale in via equitativa, difettando i
presupposti di legge per tale pronuncia; insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, non avendo la corte territoriale
giustificato l’impossibilità idi quantificare l’importo del danno morale
altrimenti che con valutazione equitativa.

limita, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello del vizio
motivazionale, a proporre una diversa lettura delle risultanze di causa. Deve
ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa S.C., in materia di
responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la
ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione
della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la
graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano
altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il
ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico — giuridico
(Cass. 1028/2012, n. 9243/2007, n. 4009/2006). La doglianza formulata si
risolve quindi in una censura sulle valutazioni compiute dal giudice di
merito, con argomentazioni ineccepibili sul piano logico — giuridico.
4.2 — Non fondata si prospetta la seconda censura. Essa non coglie nel
segno, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa corte l’uso di criteri
equitativi nella determinazione del danno morale. Infatti quest’ultimo, pur
costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non
è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo,
che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass.
2228/2012). Quanto alla mancata determinazione del danno con riferimento
alle Tabelle, deve ribadirsi che, in tema di danno da morte dei congiunti
(danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente
risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi
alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili
della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o
legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri
4

4.1 — La prima censura si rivela priva di pregio. Con essa, il ricorrente, si

tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della
personalizzazione ed il criterio equitativo dell’approssimazione al preciso
ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la
stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell’integrità
psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell’integrità
morale (Cass. 15760/2006). Oltretutto è pacifico che la liquidazione di tale
specie di danno sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto

resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di
merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante
l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito
esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost.
(nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità
personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di
quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass.
23053/2009). Né può invocarsi una insufficiente motivazione su tale
determinazione, poiché i giudici territoriali hanno elencato chiaramente i
parametri seguiti nel quantificare tale danno.
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

illecito altrui sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e

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