Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16041 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5200-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONTEA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2015 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

BOLZANO, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Contea S.r.l., in sede di registrazione di un contratto di compravendita immobiliare, ha chiesto ed ottenuto l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, poichè gli immobili acquistati erano situati in zona di recupero e l’acquirente si era impegnato ad effettuare detto intervento edilizio.

1.1. L’Agenzia delle entrate, rilevata la mancata attuazione dell’intervento edilizio entro il termine triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, ha revocato detta agevolazione, recuperando con avviso di liquidazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria.

1.2. Con ricorso la Società contribuente impugnava l’atto impositivo sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano ottenendone l’annullamento sulla base del riconosciuto avverarsi di imprevisti tecnici che le avevano impedito di completare i lavori nei termini.

1.3. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che, con sentenza 89/2/2015, rigettava l’appello, confermando la decisione impugnata.

1.4. Avverso questa decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.4. Contea S.r.l. non ha presentato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1986, art. 5, comma 1 e dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la sopravvenienza di una circostanza eccezionale riconducibile a difficoltà attuative dell’originario progetto derivanti dal collegamento statico con un immobile adiacente, ha considerato sussistente l’esimente della forza maggiore rispetto all’avvenuta scadenza del termine triennale previsto.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sull’avvenuto riconoscimento della causa di forza maggiore individuata dalle difficoltà incontrate dal contribuente per ottenere la concessione edilizia a causa del susseguirsi di progetti contenenti modifiche richieste dal Comune e derivanti dal collegamento statico con un immobile adiacente, senza aver compiutamento valutato la diligenza richiesta al contribuente per terminare i lavori prima della scadenza del termine triennale.

3. I motivi sono entrambi fondati e possono essere oggetto di trattazione unitaria.

3.1. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nella formulazione vigente “ratione temporis”, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un’ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione)” (Cass., Sez. Un., n. 8094 del 2020).

3.3. Il principio è applicabile anche per la fattispecie in esame.

3.4. Giova, infatti, ricordare come la nozione di forza maggiore risulti elaborata in materia tributaria anche in ambito sovranazionale dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare, CGCE 18 dicembre 2007, causa C/314-06, punto 25), ove si chiarisce come essa non si identifica nell’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze normali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

3.5. La C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che, riconoscendo la sussistenza della causa di forza maggiore alle difficoltà rappresentate dal contribuente sopra riportate, non ha considerato che queste potevano essere previste o quantomeno prevedibili dal contribuente sulla base dell’ordinaria diligenza, tenuto conto che il collegamento statico dell’immobile adiacente è certamente preesistente all’acquisto di quello oggetto di recupero edilizio e, tenuto conto della volontà di volersi avvalere delle agevolazioni poi revocate per la scadenza del termine, si sarebbero potute prendere maggiori precauzioni che avrebbero consentito una rappresentazione progettuale maggiormente verosimile alla realtà edificatoria poi emersa.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, in ragione dell’andamento della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 3.500 Euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA