Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16041 del 02/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10354-2013 proposto da:

C.V. (OMISSIS), E.B.E.B. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICA ELENA FRANCHINI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.S., Z.L., V.M., domiciliato ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO DEL MONTE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3836/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento primo motivo,

rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E.B.E.B., nella qualità di conduttore, e C.V. nella qualità di fideiussore, proposero dinanzi al Tribunale di Lodi opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di Z.U., V.S. e V.M., quali eredi del locatore V.P., per il pagamento di canoni di locazione scaduti nonchè a titolo di indennità di mancato preavviso per il rilascio anticipato dell’immobile locato, avvenuto il 20 maggio 2008. Gli opponenti chiesero l’accertamento della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, deducendo altresì vizi dell’immobile locato.

Instauratosi il contraddittorio, le opposte chiesero la risoluzione del contratto di locazione e il risarcimento dei danni provocati dal conduttore.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, accertò l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione per recesso del conduttore alla data del 20 maggio 2008, rigettò tutte le altre domande e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite.

2. Proposto appello da E.B. e C., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 gennaio 2013, ha accolto il gravame limitatamente alla mancata restituzione della cauzione, confermando nel resto la decisione impugnata e compensando tra le parti le spese del grado.

3. Contro la suddetta sentenza E.B.E.B. e C.V. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

Resistono con controricorso le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano – sotto due profili – la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “L’obbligazione fideiussoria non si è estinta ex art. 1957 c.c., comma 1, poichè parte locatrice ha immediatamente inviato missive di messa in mora in data 20 maggio 2008 e 31 luglio 2008 (doc. 11 e 13 fascicolo primo grado parte appellata), depositando poi ricorso per decreto ingiuntivo”. Sostengono i ricorrenti che gli atti di messa in mora non erano idonei ad impedire l’estinzione dell’obbligazione del fideiussore, in quanto le istanze previste dall’art. 1957 c.c., comma 1, sono solo quelle giudiziali, ovvero quelle che integrano una azione di cognizione o esecutiva che consente l’accertamento o il soddisfacimento della pretesa creditoria.

Deducono, inoltre, che, avendo la fideiussione ad oggetto obbligazioni con scadenze periodiche (canoni mensili di locazione), il dies a quo agli effetti dell’art. 1957 c.c., comma 1, doveva individuarsi in quello della scadenza delle singole prestazioni, sicchè sarebbe decorso il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze previste dalla norma suddetta.

2. Entrambe le censure sono fondate.

2.1. L’art. 1957 c.c., comma 1, stabilisce che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

La norma, nell’imporre al creditore di attivarsi entro il termine fissato nei confronti del debitore principale tende al sollecito esercizio del diritto di credito, in modo da evitare che la posizione del garante resti indefinitamente sospesa.

2.2. La giurisprudenza di questa Corte attribuisce natura giudiziale alle istanze di cui è onerato il debitore al fine di evitare l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria, ritenendo che integrano istanze idonee a realizzare la perpetautio obligationis solo gli atti processuali diretti al perseguimento di un effetto condannatorio oppure di portata esecutiva sul patrimonio del debitore: Cass. n. 1724/16 ha affermato che il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; Cass. n. 21524/04 ha ritenuto che il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria; Cass. n. 7502/04 ha osservato che agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1957 c.c., per “istanza” deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; Cass. n. 6823/01 ha escluso che il precetto, non assolvendo alla funzione di recuperare giudizialmente il credito, possa essere considerato “istanza” a norma dell’art. 1957 c.c..

2.3. Anche la seconda censura appare fondata, alla luce dell’orientamento espresso da Cass. n. 11759/02 secondo cui, in tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo agli effetti dell’art. 1957 c.c., è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l’estinzione dell’intero rapporto; pertanto, i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell’immobile.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri due motivi, concernenti l’errata applicazione delle tariffe professionali in relazione al valore della causa e l’erronea regolamentazione delle spese processuali in ragione dell’esito complessivo della lite.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento degli altri motivi e rinvio per un nuovo esame sulla base dei principi innanzi enunciati alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA