Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16040 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3899-2019 proposto da:

C.V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA BRAMATI;

– ricorrente –

contro

MALENCO SRL, in persona dei legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

– controricorrente –

contro

CENTRO COMMERCIALE VULCANO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3033/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Conigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2014 C.V.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, Malenco S.r.l. e Centro Commerciale Vulcano S.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorchè era caduta all’interno del Centro Commerciale Vulcano di (OMISSIS), asseritamente a causa di una beola del pavimento mal posizionata.

Si costituì soltanto Malenco S.r.l., che chiese il rigetto della domanda, contestando sia la configurabilità dell’insidia, data la perfetta visibilità dell’area del sinistro, che la quantificazione del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza, n. 3100/2017, rigettò la domanda e condannò l’attrice alle spese in favore della Malenco S.r.l. e pose a carico della medesima attrice anche le spese di c.t.u..

Avverso la decisione di primo grado C.V.G. propose gravame, del quale chiese il rigetto Malenco S.r.l., mentre Centro Commerciale Vulcano S.r.l. rimase contumace anche in secondo grado.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3033/2019, pubblicata il 19 giugno 2018, rigettò l’impugnazione, condannò l’appellante alle spese di quel grado e, ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, così come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiarò la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, a norma del cit. art., comma 1-bis.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.V.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito Malenco S.r.l. con controricorso.

L’intimata Centro Commerciale Vulcano S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito – prescritto dall’art. 365 c.p.c., – di specialità della procura.

Si è andato consolidando nel tempo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16/12/2004, n. 23381; Cass., 21/03/2005, n. 6070; Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069), al quale va data continuità in questa sede, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso all’esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione con tale atto contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali (nella specie la procura non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data, ma fa riferimento alla facoltà di chiamare in causa terzi e alla mediazione, attività incompatibili con il giudizio di cassazione e relative al giudizio di merito).

2. E’ appena il caso di aggiungere che, ove lo scrutinio dei motivi proposti fosse stato possibile, il suo esito sarebbe stato comunque negativo per la ricorrente, in base i rilievi che seguono.

2.1. In particolare, il primo motivo, con il quale si lamenta “nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.”, sarebbe infondato, non sussistendo i lamentati vizi, in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., (Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315), ritenendo, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, che il comportamento della danneggiata abbia interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso (Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 11/02/2020, n. 3138).

2.2. Sarebbe poi, comunque inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., u.c., il secondo motivo, con il quale, deducendo “nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per travisamento della prava e omessa motivazione riguardo a fatti decisivo per il giudizio”, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione, non avendo la Corte preso in considerazione le risultanze istruttorie a lei favorevoli.

Ed invero, nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato il 9 luglio 2014, come risulta dalla sentenza impugnata, v. p. 3), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54,1 comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblica deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528).

Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dalla ricorrente.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Cirte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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