Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16040 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 16040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23181-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO CALI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. prodotta dalla ricorrente.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento di un maggiore reddito d’impresa per l’anno di imposta 2006 sulla base degli “studi di settore”, la C.T.R. ha confermato la sentenza di prime cure favorevole al contribuente, rigettando l’appello dell’amministrazione;

2. l’odierna ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello in quanto dotata di una motivazione meramente apparente, e denunzia altresì la violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 262 bis e sexies, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2697 c.c.;

3. all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto la motivazione della sentenza impugnata consta esclusivamente di premesse teoriche sugli “studi di settore” seguite da affermazioni astratte, solo genericamente ancorate alla “realtà aziendale”, alle “caratteristiche specifiche dell’impresa” ed alle “concrete condizioni di esercizio dell’attività”, senza che queste peculiarità siano in qualche modo esplicitate o almeno indicate, al fine di dar conto delle ragioni per le quali esse avrebbero “minato la validità dell’avviso di accertamento”;

5. al riguardo basti richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “d denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in canto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancava assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra alle mansioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevava del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. anche Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09);

6. come anticipato, nel caso di specie la motivazione della sentenza d’appello risulta al di sotto del “minimo costituzionale”, in quanto meramente “apparente”, tale essendo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice di secondo grado, per nuovo esame e compiuta motivazione della decisione.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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