Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16040 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16040 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3869-2012 proposto da:
FEDERICO

FABIO

FDRFBA55S01I804R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo
studio dell’avvocato COLAIACOVO VINCENZO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

SOCIETA’

FINEGIL EDITORIALE SPA in pesona del

Consigliere preposto alla Divisione Operativa Centro
Sud, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO
45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ‘MARCO
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRIOLINI MARIO, giusta delega a margine

Data pubblicazione: 26/06/2013

del controricorso;
– controri corrente nonchè contro

LATTANZIO CLAUDIO,
DEL GIUDICE ANTONIO;
– intimati –

di L’AQUILA del 19.4.2011, depositata 1’8/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Stefano
Marzano che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.

avverso la sentenza n. 779/2011 della CORTE D’APPELLO

6) R. G. n. 3869/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata, (App. L’Aquila 8/9/2011), in parziale riforma
di quella di primo grado, ha ridotto l’entità del risarcimento, osservando – da
un lato — che l’intervenuta rettifica non ha potuto annullare né vanificare

non veritiera — notizia, atteso che la diffamazione si era consumata già a
seguito della pubblicazione e diffusione dell’edizione locale dell’8-3-1998
del quotidiano il Centro. D’altro lato, doveva tuttavia riconoscersi la
tempestività delle precisazioni fornite dal giornale a rettifica della falsa
informazione: il 9 marzo (e cioè ventiquattro ore più tardi) il giornale aveva
dato largo spazio alla difesa del Federico, essendo stata chiaramente
prospettata l’eventualità del tentativo di calunnia da parte del pentitodenunciante nei confronti del medico, che gli aveva negato l’indicazione
allo spostamento in autoambulanza; il giorno 11, poi, si era specificato che
il reato per il quale il Federico era indagato era quello di abuso di ufficio e
non altro reato riconducibile a fatti di mafia. Alla luce di tanto, doveva
ritenersi che gli effetti dannosi derivati dalla pubblicazione della falsa
notizia furono notevolmente limitati dall’immediata pubblicazione delle
precisazioni e dei chiarimenti a rettifica. Pertanto appariva equo alla Corte
territoriale ridurre il quantum oggetto della condanna, determinandola in
favore del danneggiato nella più contenuta somma di complessivi €
15.000,00.
2 — Ricorre per cassazione il danneggiato Federico alla base di tre motivi.
Resistono gli intimati con controricorso.
3.1. — Col primo motivo, il ricorrente deduce omessa ovvero insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: i giudici di
appello avrebbero ridotto il risarcimento riconosciuto valorizzando le
rettifiche intervenute senza considerare che delle stesse il giudice di primo
grado aveva già tenuto conto nella liquidazione operata.
Il motivo è del tutto privo di pregio. Anzitutto, deve ribadirsi che il fatto
controverso o decisivo, in relazione al quale la motivazione si assume
3

l’illecito diffamatorio prodottosi a seguito della divulgazione della prima —

carente, deve consistere in un fatto vero e proprio e non già in una questione
o punto della decisione (Cass. 5/02/2011 n. 2805). Nella specie, la
valutazione delle rettifiche, sulla cui esistenza non vi era controversia
alcuna, ai fini della liquidazione del danno non costituisce un fatto ma una
questione o punto della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte territoriale ha
dato atto che il giudice di primo grado aveva considerato nella sua
valutazione anche le rettifiche pubbliche, ma ha evidentemente ritenuto, con

valutazione più adeguata vuoi in relazione alla loro tempestività e
consistenza, vuoi in relazione alla “notevole” limitazione degli effetti
dannosi che la suddetta tempestività e il numero di chiarimenti e rettifiche
intervenute avevano determinato.
Del resto, ai fini della completezza della motivazione è sufficiente che
dal discorso svolto dal giudice risulti l’avvenuta considerazione degli
elementi rilevanti e che il giudice indichi le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi intendere implicitamente rigettate tutte le
argomentazioni incompatibili con esse.
3.2.A. Con la prima parte del secondo motivo, il ricorrente deduce
violazione di legge, per avere il giudice di appello considerato come
riduttiva degli effetti dannosi la pubblicazione delle rettifiche, essendo la
pubblicazione delle rettifiche un atto doveroso per legge, la stessa non
avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della liquidazione del
danno.
La censura è manifestamente priva di pregio. Come ribadito anche nelle
sentenze di merito, la pubblicazione delle rettifiche se non può eliminare
l’illiceità dell’articolo di stampa, ne può eliminare o ridurre gli effetti
dannosi. Il ricorrente non adduce alcun elemento che induca a superare detto
orientamento. Del resto, é del tutto irrilevante, rispetto all’eliminazione o
riduzione degli effetti dannosi che consegue alla pubblicazione della
rettifica, che la stessa sia doverosa.
3.2.B. Con la seconda parte del secondo motivo, il ricorrente sostiene
che le rettifiche non sarebbero state pubblicate ovvero che le stesse non
sarebbero state pubblicate in modo conforme a legge. Il motivo, che si pone
in contraddizione palese con quanto prima affermato nello stesso motivo,
nonché con quanto affermato nel primo motivo, ove appunto il ricorrente si
4

motivazione del tutto congrua e corretta, che le stesse meritassero una

duole che le rettifiche siano state considerate, ammettendone quindi
l’avvenuta pubblicazione, è all’evidenza inammissibile pretendendo di
sostituire all’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito (il
quale ha altresì ricordato che sulla correttezza e idoneità delle rettifiche e
precisazioni erano anche già intervenute due sentenze del Tribunale di
Pescara escludenti che il ricorrente potesse pretendere alcunché d’altro al
riguardo) un apprezzamento diverso e conforme a quanto da egli auspicato.

aver violato l’art. 185 c.p. nonché l’art. 2697 c.c. per non aver accertato se,
per effetto delle rettifiche, vi fosse stato un effettivo contenimento dei danni.
Il motivo impinge in valutazioni di merito e discrezionali riservate al
giudice del merito e non deducibili in questa sede di legittimità. Senza
contare che l’effetto lenitivo delle conseguenze dannose derivato dalla
pubblicazione delle rettifiche è stato fondato dalla Corte territoriale su
evidenti principi di logica e la relativa valutazione, affidata al giudice del
merito in relazione al contenuto delle rettifiche stesse in correlazione col
potere discrezionale riservatogli in punto di liquidazione del danno morale,
non necessita di ulteriore dimostrazione.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in Euro
3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente addebita ai giudice di appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA