Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16040 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26875-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S., L.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CLEMENTE, rappresentati e difesi dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1063/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1063/11/2014, depositata il 12 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva rigettato l’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della sentenza di primo grado relativa agli avvisi di accertamento ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS)) per gli anni d’imposta 2006 e 2007 con cui erano state rettificate ai fini Irpef le dichiarazioni Mod. Unico con rideterminazione sintetica dei redditi complessivi dei contribuenti;

1.2 l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

1.3 resistono con controricorso L.B. e L.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. I contribuenti hanno richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata;

2.1. l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l’estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevolata;

2.3. sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;

2.5. le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 13, comma 1, ult. prop.).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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