Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1604 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1604 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 10464-2010 proposto da:
SERVICE AUTO S.R.L.
OFFICINA MAGLIANA AUTO T.S.T.
(05677031006), in persona del legale rappresentante ed
amministratore unico, sig. FERDINANDO TOCCACIELI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA INNOCENZO XI N 7,
presso lo studio dell’avvocato TAMAGNINI SIMONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato DI NATALE ALBERTO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2043

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NUOVA TIRRENA S.P.A. ora GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
(00885741009);
– intimata avverso la sentenza n. 899/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 26/02/2009 R.G.N. 9208/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

Data pubblicazione: 27/01/2014

udito l’Avvocato SIMONE TAMAGNINI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. AURELIO GOLIA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – La compagnia di assicurazioni Nuova Tirrena S.p.A.
conveniva il giudizio la Officina Magliana Auto di Toccacieli

responsabile del danno patito da Maurizio Polzella a seguito
del furto della propria autovettura – verificatosi
allorquando l’auto era parcheggiata nell’area di pertinenza
della Officina convenuta – nonché, esercitando il proprio
diritto di surroga

ex

art. 1916 cod. civ., sentirla

condannare al pagamento della somma di lire 13.000.000, pari
all’indennizzo che essa attrice aveva versato al Polzella.
Si costituiva in giudizio l’Officina ~nana Auto
T.S.T. Service Auto s.r.1., contestando la fondatezza della
domanda, della quale chiedeva il rigetto.
L’adito Tribunale di Roma, con sentenza del 16 giugno
2003, ritenuta l’Officina Magliana Auto T.S.T. Service Auto
s.r.l. responsabile civile del furto dell’auto del Polzella
in quanto depositaria del veicolo medesimo, la condannava al
pagamento in favore della Nuova Tirrena S.p.A., attrice in
surroga, della somma euro 6.713,94, oltre accessori e spese
processuali.
2. – L’Officina Magliana Auto T.S.T. Service Auto s.r.l.
interponeva appello avverso detta decisione, che la Corte di
appello di Roma respingeva con sentenza resa pubblica il 26
febbraio 2009.
La Corte territoriale, per quanto specificamente
interessa in questa sede, rigettava l’eccezione
dell’appellante sul proprio difetto di legittimazione
passiva, sollevata sul presupposto che la Nuova Tirrena
S.p.A. aveva evocato in giudizio l’Officina Magliana Auto di
Toccacieli Ferdinando & C. s.n.c., che, però, era soggetto
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Ferdinando & C. s.n.c. per sentirla dichiarare civilmente

diverso dalla Officina Magliana Auto T.S.T. Service Auto
s.r.1., che si era costituita ed era stata condannata,
sebbene nei suoi confronti non fosse stata formulata alcuna
domanda.
Il giudice appello osservava che la Officina Magliana
Auto T.S.T. Service Auto s.r.1., nel costituirsi in primo
grado, si era difesa “nel merito contestando la fondatezza

legittimazione passiva”. Peraltro, nella specie si era,
semmai, in presenza di una nullità della citazione per
“errata identificazione del soggetto passivo della vocatío in
ius”,

da ritenersi però sanata,

ex art. 164, terzo comma,

cod. proc. civ., “a seguito della avvenuta costituzione in
giudizio della parte effettiva”.
Del resto, soggiungeva la Corte territoriale, il
comportamento processuale della s.r.l. costituitasi in
giudizio “è stato tale da desumerne senza alcun dubbio la
effettiva legittimazione passiva in ordine alla domanda
proposta dalla Nuova Tirrena s.p.a.”, essendosi “trattato
nella sostanza di una semplice trasformazione dell’ente
societario che ha conservato comunque lo stesso oggetto
sociale, la stessa sede e gli stessi soci”.
Infine, la Corte di appello osservava che “il furto si
verificò in data 21 maggio 1999, quando l’officina era già
gestita dalla nuova società che è pertanto il soggetto
legittimato a contraddire alla domanda proposta dalla Nuova
Tirrena s.p.a.”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la
Officina Magliana Auto T.S.T. Service Auto s.r.1., affidando
le sorti dell’impugnazione ad un solo motivo.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata Nuova
Tirrena S.p.A., ora Groupama Assicurazioni S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con l’unico mezzo è denunciata “violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. per non aver ritenuto
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della domanda senza nulla eccepire in ordine alla propria

la Corte di Appello di Roma la carenza di legittimazione
passiva della odierna ricorrente”.
La ricorrente Officina Magliana Auto T.S.T. Service Auto
s.r.l. si afferma estranea rispetto alla pretesa azionata
dalla Nuova Tirrena S.p.A., che, a suo tempo, aveva
correttamente evocato in giudizio l’Officina Magliana Auto di
Toccacieli Ferdinando & C. s.n.c., la quale era rimasta

s.r.1., che veniva condannata a risarcire la compagni
assicuratrice. Si trattava, però, di due soggetti societari
distinti, come sarebbe comprovato dalla documentazione
versata in atti e come, del resto, avrebbe inteso anche il
giudice di appello, nel ritenere che l’officina di via
Magliana n. 372 era stata gestita dapprima dalla s.n.c. e poi
dalla s.r.l.
La Corte territoriale, pur non dubitando trattarsi di
due società distinte, avrebbe, dunque, errato nel reputare
“che entrambe siano ugualmente legittimate a resistere alla
domanda” della compagnia di assicurazioni, adducendo
l’esistenza di una, peraltro insussistente, trasformazione
societaria, in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. Ciò in
quanto il giudice del gravame ha assunto come legittima la
costituzione della s.r.l. già dal primo grado, senza, però,
che questa fosse stata convenuta e in assenza di domande
svolte nei suoi confronti, là dove la pretesa azionata dalla
Nuova Tirrena si fondava esclusivamente sull’inadempimento
contestato proprio alla Officina s.n.c., mancando, dunque,
ogni verifica degli obblighi della società s.r.l. “rispetto
alla prospettazione” dell’attrice.
La Corte di appello avrebbe, quindi, errato nel ritenere
che, nella specie, si versava in ipotesi di nullità della
citazione per erronea identificazione del soggetto
passivamente legittimato, ai sensi dell’art. 164 cod. proc.
civ., non essendoci, invece, alcuna incertezza sul soggetto
che la Nuova Tirrena intendeva evocare in giudizio e,
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contumace, mentre “per mero errore” si era costituita essa

comunque, implicando la predetta norma processuale la
costituzione di “un soggetto passivamente legittimato e non,
come nel caso in esame, un soggetto totalmente estraneo al
rapporto dedotto in giudizio”, come è sempre stata l’Officina
~nana Auto T.S.T. Service Auto s.r.l.
Viene, in conclusione, formulato il seguente quesito ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: «la Corte accerti

ente avente autonoma e distinta personalità giuridica
rispetto al soggetto od ente ritualmente citato ed a danno
del quale si chiede emettersi una sentenza di condanna
costituisca questione riconducibile al vizio di cui all’art.
164 c.p.c. comma 1 – errata identificazione del soggetto
passivo della vocatio in ius – oppure questione attinente il
disposto di cui all’art. 81 c.p.c. – legittimazione attiva e
passiva -“>>.
2. – Il ricorso è inammissibile.
2.1. – Il motivo con esso proposto non è, infatti,
confezionato in modo conforme alle prescrizioni di cui
all’art. 366-bis cod. proc. civ., che è pienamente operante
ratione temporis

nella fattispecie, posto che la sentenza

impugnata è stata pubblicata il 26 febbraio 2009 e, dunque,
nella vigenza della disciplina dettata dalla predetta
disposizione processuale. Infatti, il citato art. 366-bis ha
iniziato ad esplicare i propri effetti in relazione alle
sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di
entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che l’ha
introdotto, e ha cessato di essere applicabile soltanto a
decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè dalla sua abrogazione ad
opera dell’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Occorre rammentare che, alla luce del “diritto vivente”
(tra le tante: Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658;
Cass., 17 luglio 2008, n. 19769; Cass., 30 settembre 2008, n.
24339; Cass., 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., 8 novembre 2010,
n. 22704; Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, n. 17838), il
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se: “La legittimità a stare in giudizio di un soggetto od

quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ.
in riferimento alle censure veicolate ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., va formulato in
modo tale da esplicitare una sintesi logico-giuridica della
questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una

regula iuris

suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso

compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi
ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di
pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b)
la sintetica indicazione della regola di diritto applicata
dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. Sicché, il quesito non deve risolversi in
un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel
senso voluto dal ricorrente, non potendosi altresì desumere
il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo (Cass., sez. un., il marzo 2008, n. 6420).
Ciò in quanto il quesito di diritto, congegnato in una
prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di
legittimità, risponde, al tempo stesso, all’esigenza dello
ius

/itigatoris – e cioè di soddisfare l’interesse del

ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui
è pervenuta la sentenza impugnata – e della funzione
nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione, così da
rappresentare, quindi, il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e

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dalla sentenza impugnata; in altri termini, esso deve

quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di
legittimità (così Cass., 9 maggio 2008, n. 11535).
2.2. – Nulla di tutto ciò è, all’evidenza, ravvisabile
nel quesito posto dalla ricorrente e sopra trascritto, il
quale si risolve in un interrogativo astratto, assolutamente
avulso dalla fattispecie concreta, in quanto segue un
percorso argomentativo che prescinde non solo dalla

in sentenza, ma dalla stessa ratio decidendi che assiste la
pronuncia del giudice del merito, che non è in alcun modo
coerentemente ricostruibile in forza del quesito medesimo.
Del resto, tale ultima carenza appare nella specie
particolarmente significativa, giacché la motivazione della
sentenza impugnata è tutta incentrata nel dar contezza
proprio della effettiva legittimazione passiva della Officina
s.r.l. costituitasi nei gradi merito, ciò che, invece, è ben
lungi dall’essere accennato nel quesito formulato dalla
ricorrente. Non senza tener conto che la ricorrente indugia
su una censura di violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., là
dove la stessa era da intendersi – come del resto ha inteso
il giudice di appello – superata dalla sua esclusiva difesa
nel merito dopo la costituzione in giudizio, spostandosi il
thema dísputandum sulla effettiva legittimazione sostanziale
della s.r.l.
2.3. – Proprio sotto quest’ultimo profilo, l’inidoneità
del quesito si appalesa come il riflesso di una determinante
carenza che connota lo stesso motivo di ricorso, nel quale si
omette del tutto di censurare quell’ulteriore, e decisiva,
ratio decidendl

della sentenza impugnata che individua

proprio nella l’Officina ~nana Auto T.S.T. Service Auto
s.r.l. il soggetto passivamente legittimato, giacché “il
furto si verificò in data 21 maggio 1999, quando l’officina
era già gestita dalla nuova società”; sicché, il giudicato
ormai formatosi sulla decisione impugnata, per omessa censura
della ratio

decidendi

da sola idonea a sorreggerla,

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ricostruzione, seppur sintetica, dei fatti siccome ritenuti

renderebbe comunque inammissibili le censure relative alle
altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza (Rga
di recente, cfr. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).
3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
In assenza di attività difensiva da parte della
compagnia di assicurazione intimata nulla è da disporsi in
punto di regolamentazione delle spese processuali del

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cessazione, in
data 27 novembre 2013.

presente giudizio di legittimità.

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