Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1604 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8770/2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GIOVENTU’,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO LANZARA, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del terzo e

quarto motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B., premesso che il proprio fratello A. e la di lui coniuge, P.P., nonchè M.V., vedova di altro fratello, avevano acquistato, con denaro dell’esponente, un compendio immobile e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, aveva chiesto che il giudice dichiarasse l’interposizione reale e trasferisse all’attore i beni immobili in parola.

In corso di causa l’attore e i convenuti D.A. e P.P. transigevano la lite, disponendo il trasferimento degli immobili in capo a B., tenuto a rimborsare la somma di Euro 25.000,00.

Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, insorgeva M.V., lamentando che:

– la scrittura del 28/3/2002, con la quale i convenuti, secondo l’assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l’interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili;

– la transazione non vincolava l’appellante poichè inter alios;

– alla data della scrittura di cui detto il diritto dell’appellato si era prescritto e l’appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la statuizione di primo grado.

Avverso quest’ultima sentenza M.V. ha proposto ricorso, esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

L’intimato resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Il processo, trattato all’adunanza camerale del 20/3/2019, veniva rimesso alla pubblica udienza. In vista di quest’ultima il D. depositava ulteriore memoria.

Con ordinanza interlocutoria del 5/8/2019 gli atti venivano rimessi al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle S.U., in relazione a questione di massima importanza concernente ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario.

Le S.U. pronunciavano la sentenza n. 6459 del 6/3/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418,1324 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, esponendo quanto segue.

La Corte locale aveva scomposto la scrittura del 28/3/2002 in tre distinte parti: a) nella prima veniva riconosciuta la proprietà degli immobili in capo al B., sibbene acquistati dalla M. nel (OMISSIS) a nome proprio e poi completati dal primo; b) nella seconda si riconosceva che il B. aveva effettuato i lavori di restauro e rimborsato spese e tasse alla congiunta; c) nella terza, l’intestataria si era impegnata a trasferire a semplice richiesta gli immobili al B. o a persona da lui indicata.

Da ciò la sentenza aveva ricavato che, in presenza d’interposizione reale (l’alienante vendette effettivamente al fratello e alle cognate dell’attore), il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e poichè una tale forma non risultava essere stata rispettata un tale patto non poteva che essere nullo. Dopo aver chiarito che l’atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili, il Giudice di secondo grado, a parere della ricorrente, era andato incontro a un salto logico, tanto grave, da pregiudicare radicalmente l’essenza della giustificazione motivazionale, e, comunque, in evidenti errori giuridici, in quanto aveva assegnato alla terza parte della scrittura il valore di una dichiarazione unilaterale, con la quale la M. si era assunta l’obbligo di trasferire la propria quota immobiliare al B., senza avvedersi che di un tal negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell’esistenza di un previo (cioè anteriore all’acquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte locale aveva prima negato.

2. Con il secondo motivo la M. prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente, pur tenendo conto dell’orientamento di legittimità (cita la sentenza n. 10633/014 di questa Corte) che valorizza la natura di scopo dell’accordo fiduciario, tanto da giungere a reputare non indispensabile che esso rivesta la forma scritta, anche ove abbia ad oggetto beni immobili, esclude che nel caso in esame a un tale accordo avrebbe potuto darsi esecuzione in forme equivalenti a quanto previsto dall’art. 2932 c.c., poichè il bene non risultava essere stato puntualmente individuato con l’espressione: “riconosco che mio cognato D.B. è l’unico proprietario dell’intero complesso immobiliare sito in (OMISSIS)”; nè avrebbe potuto sopperire l’atto pubblico di acquisto, stante che l’impegno a trasferire preso dalla M. non poteva di certo concernere il bene indiviso intestato a più soggetti, ma solo “la corte pertinenziale e i locali cantinati con conseguente esclusione di tutte le altre 12 unità immobiliari dal regime della comproprietà tra le quali le 4 unità di proprietà esclusiva della M., distinte e autonome da quelle in proprietà esclusiva al D.A.”. In ogni caso, poichè l’acquisto aveva riguardato il solo terreno sul quale era edificato un immobile allo stato semirustico, l’atto non riportava gli estremi catastali dei beni di esclusiva proprietà della M. alla data del 28/2/2002, cioè al momento dell’assunzione dell’impegno a trasferire.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Riferisce la M. che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione la scrittura privata del 22/3/2002 (quindi pochi giorni dopo l’altra del 28/2/2002), con la quale il B., con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiara di aver versato al fratello A., il quale si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli G. (marito della M.) e R., l’ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall'(OMISSIS). Un tal documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all’attenzione del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario.

4. Con il quarto motivo viene allegata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,L. n. 47 del 1985, art. 40 e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Nell’atto del 1984 risultava trasferito uno stacco di terreno con un rustico, edificato con licenza edilizia del 1973 e successive varianti del 1975. Al momento dell’atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti e sarebbe occorsa una nuova concessione. In ogni caso, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l’esatta indicazione dei titoli edificatori.

5. Le S.U., con la sentenza n. 6459 del 6/3/2020 enunciavano i seguenti principi di diritto:

a) “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario”;

b) “La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.

In conseguenza di tale enunciazione la sentenza di questa Corte a S.U. rigettava i primi due motivi del ricorso, rimettendo alla Sezione il vaglio del terzo e del quarto.

6. Il terzo motivo è fondato.

La circostanza che il B., a distanza di pochi giorni dalla scrittura del 28/2/2002, ritenuta ricognitiva del patto fiduciario, abbia, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato al fratello A., il quale si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli G. (marito della M.) e R., l’ammontare degli affitti “indebitamente percepiti” dall'(OMISSIS), costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificamente, essendo necessaria l’interpretazione del giudice al fine di sciogliere l’apparente antinomia derivante dal confronto fra i due scritti, il secondo dei quali pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi la persona per conto della quale l’acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo, aveva riscosso i canoni locativi.

7. Il quarto motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità: non constando che della questione sia stata investita la Corte territoriale, la doglianza è nuova.

8. In relazione al accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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