Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1604 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 976-2019 R.G. proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MONZA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che

chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il regolamento di competenza proposto da

S.P., con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti S.P. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’epigrafata ordinanza con la quale il Tribunale di Monza, adito dal medesimo con istanza di ricusazione nei confronti del Dott. R.S., giudice in servizio presso il medesimo Tribunale ed assegnatario della procedura di sovraindebitamento n. (OMISSIS) riguardante la persona dell’istante, ha escluso che i motivi di ricusazione sub I, III, IV e V rientrino “nelle ipotesi tipiche di ricusazione di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c.,” e quanto al motivo sub II, volto a sindacare il fatto che il giudice ricusando avesse discusso in piena autonomia l’istanza formulata contro di sè, ha osservato che “il giudice della ricusazione è chiamato ad effettuare una delibazione sommaria dell’ammissibilità e fondatezza dell’istanza di ricusazione ai fini della valutazione della sospensione del procedimento ai sensi del citato art. 52 c.p.c., u.c.”, ritenendo perciò non configurabile in capo al predetto un comportamento irrituale.

2. A suffragio del mezzo azionato l’istante con il primo motivo “eccepisce preliminarmente come il giudice Dott. R., rivestendo le funzioni di giudice dell’esecuzione nella procedura di sovraindebitamento n. (OMISSIS) abbia dichiarato la propria competenza nella stessa, seppur la procedura de qua debba essere necessariamente assegnata al giudice del sovraindebitamento. Infatti l’ordinanza del Collegio della ricusazione ha concluso il ricorso con la dichiarazione di competenza del giudice ufficio dell’esecuzione, oggetto dell’odierno ricorso”; con il secondo motivo “eccepisce, inoltre, come nel dichiarare la propria competenza, il giudice R. non abbia preso in considerazione il proprio Comune di residenza di Concorezzo incompatibile con il Tribunale di Monza in base a quanto stabilito dall’ordinamento giudiziario, art. 12. Senonchè il giudice competente con la procedura n. (OMISSIS) deve necessariamente risiedere nel Comune di (OMISSIS)”.

Chiede quindi che la Corte voglia “accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza – Sezione esecuzioni immobiliari a conoscere la procedura di sovraindebitamento; accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice del Comune di Concorezzo rispetto al Tribunale di Monza a conoscere dalla procedura di sovraindebitamento n. (OMISSIS); ordinare la prosecuzione della procedura di specie dinnanzi al giudice del sovraindebitamento con nomina del giudice-ufficio del sovraindebitamento”.

3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va previamente rilevata l’inammissibilità del mezzo dispiegato.

Come già altrove statuito (Cass., Sez. VI-I, 5/02/2018, n. 2690) “d’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice, emessa ai sensi dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile con la istanza di regolamento di competenza, in quanto, pur avendo carattere decisorio (nel senso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia della CEDU, art. 6, che dell’art. 111 Cost.: cfr. Cass., Sez. 6, 9/02/2016, n. 2562; Cass., Sez. 3, 12/07/2006, n. 15780; Cass., Sez. 1, 27/07/2004, n. 14164), non contiene nè una statuizione sulla competenza, come richiesto dall’art. 42 c.p.c. e segg., nè un provvedimento di sospensione del giudizio, come prescritto dall’art. 295 c.p.c., avendo ad oggetto esclusivamente la sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass., Sez. 1, 1/02/2005, n. 1978; Cass., Sez. 1, 12/07/1996, n. 6352)”.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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