Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1604 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15637-2015 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che io rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO CESCUTTI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

B.J., B.A.A. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato RINALDO

FAZI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ERAMO;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 721/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO, con delega dell’Avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO difensore del ricorrente, che si è riportato

alle difese in atti;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ERAMO, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che si è riportato alle conclusioni in

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, per il rigetto del ricorso incidentale e per la

statuizione di merito ex art. 384 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4.5.2012 questa Corte suprema cassava la sentenza della corte di appello di Trieste enunciando il principio che nel giudizio di regolamento di confini in cui le posizioni delle parti sono sostanzialmente uguali la base primaria è è la valutazione dei titoli sicchè solo in caso di mancanza o insufficienza può giustificarsi il ricorso ad altri mezzi di prova.

In sede di rinvio la Corte ha esaminato i titoli, richiamato la ctu accertando la linea di confine come descritta.

Il giudizio era stato incoato da B.A.A. e J. contro C.S. e V.G. ed aveva dato luogo alla sentenza del Tribunale di Pordenone 13.7.2005 di regolamento di confini, confermata in appello il 21.5.2009, successivamente cassata.

Ricorre C. con due motivi, illustrati da memoria, resistono B.A.A. e J. proponendo ricorso incidentale con ulteriore controricorso del C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce, col primo motivo violazione dell’art. 92 c.p.c. perchè le domande attoree sono state sempre rigettate in tutti e quattro gradi di giudizio per cui non è giusta la compensazione e, col secondo, vizi di motivazione in relazione al rigetto della domanda degli attori, al non interesse dei convenuti ed alla domanda di demolizione. Col ricorso incidentale si lamenta, col primo motivo, violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 950, comma 1 e art. 1362 c.c. e ss perchè la corte di appello si è attenuta solo apparentemente a quanto prescritto riferendosi allo stato di fatto e non ai titoli e ciol secondo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 136w2 c.c., omesso esame di fatto decisivo in ordine alla valenza probatoria del frazionamento.

Le contrapposte censure appaiono infondate.

Preliminare sul piano logico è l’esame del ricorso incidentale.

Il primo motivo richiede un riesame del merito dimenticando che l’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Nè giova contestare il mancato rispetto del principio enunciato da questa Corte suprema che ha attribuito funzione primaria alla valutazione dei titoli perchè la contestazione sembra basarsi su una acritica adesione della sentenza alle conclusioni del ctu sul punto, contrapponendo una diversa tesi.

La sentenza si è uniformata a quanto statuito da questa corte avendo proceduto alla determinazione del confine esaminando i titoli.

Il secondo motivo è inammissibile ratione temporis qualora non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. 8053(2014, Cass. 14324/2015).

Nella specie il motivo si risolve nella censura della valutazione delle risultanze istruttorie, sollecitando un inammissibile riesame del merito.

Del pari infondato è il ricorso principale perchè la reciproca posizione di attore-convenuto in tema di regolamento di confini e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.

Questa Corte suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale.

Non trova applicazione l’art. 92 nel nuovo testo che opera per i giudizi instaurati dal 4.7.2009 L. n. 69 del 2009, ex art. 45, comma 11.

La scelta di compensare le spese è rimessa alla prudente e motivata decisione del giudice di merito. incensurabile in sede di legittimità se non in caso di motivazione inesistente o apparente ed ora a maggior ragione a stregua di quanto detto a proposito del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il che è da escludere nella presente sede avendo la Corte di appello evidenziato come le indagini fossero difficoltose ed opinabili le soluzioni perchè i titoli non riportavano i confini e le mappe erano erronee.

Il precedente citato dai ricorrenti (Cass. 319/2014) è inconferente posto che l’opinabilità nella specie non ha ad oggetto l’interpretazione di una norma quanto l’incertezza derivante dalla difficoltà dell’indagine di fatto a stregua delle risultanze sia della ctu che della ctp.

Donde il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambi.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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