Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1604 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2022, (ud. 26/05/2021, dep. 19/01/2022), n.1604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5048-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8528/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2014 R.G.N. 7427/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 8528/2014, pubblicata il 25 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso il diritto di A.F. già dipendente delle Ferrovie del Sud Est, successivamente transitato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, all’Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) – a vedersi computata la voce “eventuali economie di esercizio”, di cui all’Accordo 4 luglio 1991, nell’assegno personale previsto dall’Accordo del 22 aprile 1997 con la finalità di assicurare la copertura della differenza fra il trattamento economico precedentemente fruito e quello corrispondente alla qualifica attribuita presso l’Ente di destinazione, fino a riassorbimento con i futuri miglioramenti stipendiali;

– che la Corte ha rilevato come l’assegno istituito con l’Accordo 22 aprile 1997 dovesse intendersi comprensivo delle “sole voci continuative, tendenzialmente fisse e non occasionali”: carattere, questo, che invece era assente nell’elemento retributivo oggetto di causa, per il quale “era prevista una ripartizione annuale tra i dipendenti, secondo criteri fissati, però, periodicamente dall’Ente in base alla sussistenza e alla consistenza di eventuali economie di esercizio”; e come “proprio la stretta connessione con eventi incerti, quanto ad esistenza ed entità” rendesse “di per sé non tendenzialmente fissa e continuativa, ma per definizione occasionale, la voce in questione”, che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, doveva essere esclusa dal calcolo dell’assegno ad personam;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con unico motivo, assistito da memoria;

– che I’E.N. A.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con l’unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 1362 c.c., il ricorrente si duole dell’interpretazione dell’Accordo 22 aprile 1997 data dal giudice di appello, il quale non aveva valutato che tale Accordo, prevedendo la conservazione del “trattamento economico in godimento” per i lavoratori ricollocati, non poneva alcuna distinzione fra voci retributive fisse e continuative e voci retributive variabili.

Osservato

che il ricorso è infondato;

– che, stabilendo l’accordo del 1997 il diritto dei lavoratori transitati ad altro Ente a conservare il “trattamento economico in godimento”, la clausola in parola non può che essere interpretata in relazione a quelle voci che possono ritenersi, secondo i criteri generali, come rientranti nella “retribuzione”, cioè che non siano occasionali ed abbiano carattere continuativo e tendenzialmente fisso, come ritenuto dalla Corte di appello;

– che una interpretazione diversa, del resto, porterebbe alla conseguenza irrazionale del diritto alla conservazione (sino al riassorbimento) di un compenso eccezionalmente percepito nell’ultimo anno in relazione a prestazioni di natura straordinaria;

– che l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale e’, pertanto, coerente con i canoni generali di ermeneutica dei negozi giuridici e, soprattutto, con i principi di correttezza e buona fede;

– che non rileva in senso contrario la circostanza che la Gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud Est avesse attestato che l’emolumento “Verbale di riunione 4/7/1991” faceva parte della retribuzione mensile;

– che invero la Corte di appello ha dato, come necessario, un rilievo decisivo alla fonte istitutiva della voce in parola e cioè alla fonte documentale che esprime la volontà contrattuale delle parti sociali;

– che il fatto che, al momento del passaggio del ricorrente ad altro ente, il datore di lavoro abbia incluso in un documento la voce nella retribuzione mensile, appare – vista la chiara volontà delle parti – circostanza non determinante, che può essere ascritta ad errore o anche all’intento di favorire il dipendente che, comunque, transitava verso altra amministrazione;

– che la natura della voce è stata, quindi, correttamente ricostruita in base alla sua funzione ed alle modalità prescelte dalle parti sociali, elementi che escludono che presenti quelle caratteristiche di fissità e continuità richieste per poterla includere nella ordinaria retribuzione (cfr. già Cass. n. 22870/2013).

Ritenuto:

che conseguentemente il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a ambito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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