Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16039 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16039 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 30659-2011 proposto da:
BIANCHINI GIOVANNI BNCGNN65B16H501J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso
lo studio dell’avvocato DE FAZI MARCO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

?.O13
4253

INA ASSITALIA SPA 00409920584 in persona del suo
procuratore speciale ed inoltre STIRPE TONINO
STRTNN68T01A269E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato
VIZZONE DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso e ricorso

Data pubblicazione: 26/06/2013

incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 4230/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 19.10.2010, depositata 1’1/12/2010;

consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Marco De Fazi che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

t

4) R. G. n.30659/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
1. – La sentenza impugnata (Corte di appello di Roma 01/12/2010, non
notificata) riformava parzialmente la decisione di prime cure, riconoscendo
l’insussistenza del caso fortuito in merito al sinistro stradale intercorso tra

territoriale sottolineava come dagli atti di causa non fosse possibile
desumersi che lo sbandamento della vettura dello Stirpe fosse stato causato
dallo scoppio di un pneumatico, circostanza questa che avrebbe potuto
escludere la sua responsabilità. Vista la dinamica del sinistro e in difetto di
elementi probatori di segno contrario, il giudice di merito ascriveva a
quest’ultimo la responsabilità esclusiva del sinistro. Allo stesso tempo
respingeva la pretesa dell’odierno ricorrente in punto di

“quantum

debeatur” , il quale, limitandosi a presentare in giudizio la fattura di acquisto
del veicolo, un preventivo di riparazione e delle foto dell’auto danneggiata,
non provava secondo l’organo giudicante di aver subito danni in misura
maggiore rispetto a quelli già liquidati da Assitalia. La stessa corte
disattendeva la richiesta di CTU, evidenziandone l’inutilità a nove anni dal
sinistro.
2. — Ricorre in Cassazione Giovanni Bianchini con tre motivi di ricorso;
Resistono con controricorso ma Assitalia s.p.a. e Tonino Stirpe,
impugnando a loro volta la sentenza in via incidentale — condizionata con un
motivo di ricorso.
3. — Il ricorrente lamenta: 1) Violazione dell’art. 115 c. 1 e 2 c.p.c., in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.. Il giudice di merito, a giudizio del
ricorrente, avrebbe errato asserendo come elemento non notorio il valore di
mercato di un autoveicolo; 2) Violazione (ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)
dell’art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2719 e 2727 c.c.. La Corte
territoriale avrebbe erroneamente disatteso il valore di prova del preventivo,
ignorando tra l’altro il valore indiziario di tutti gli altri elementi di prova
forniti (foto e fattura di acquisto); 3) Illogica e contraddittoria motivazione,
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., su un punto decisivo della
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l’odierno ricorrente e uno degli odierni intimati (Stirpe). La Corte

controversia, in merito alla riconosciuta inidoneità della CTU a supplire ala
prova del quantum.
4. – ma Assitalia S.p.A e Stirpe Tonino, con ricorso incidentale
condizionato, censurano la sentenza per violazione di legge, in relazione
all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2727 c.c.. La ricostruzione della Corte di
appello in merito alla insussistenza del caso fortuito contrasterebbe col
rapporto della Polizia stradale, dal quale emergerebbe che causa

quest’ultima nulla aveva rilevato nel rapporto in merito ad un difetto di
manutenzione dello stesso, da tale circostanza si sarebbe potuto presumere
che lo scoppio non poteva essere addebitato a colpa dello Stirpe.
5. — La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza.
Le prime due censure, da trattarsi congiuntamente in quanto denunciano la
violazione della medesima norma (art. 115 c.p.c.) con riferimento a diversi
capi della sentenza, sono inammissibili.
Il ricorrente, sviluppando le censure impropriamente sotto il canone della
violazione di legge, tende in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti
che sono nella disponibilità del giudice di merito (mancato apprezzamento
di nozioni comuni per determinare il valore di mercato di un autoveicolo —
disattenzione del valore probatorio del preventivo di spesa e della
documentazione fotografica prodotta dal ricorrente in ordine alla
determinazione del danno subito) e pertanto incensurabili in questa sede. Si
deve, infatti, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della
legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura
è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il
discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
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dell’incidente era stato lo scoppio di un pneumatico. Considerato che

erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del
2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04).
6. — Parimenti privo di pregio si prospetta il terzo motivo di ricorso. Deve
evidenziarsi che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa

poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in
guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio
decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione adottata (Cass. n. 17076/07). Qualora si deduca – come
nella specie – che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è censurabile
sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere sorretta da una
contraddittoria motivazione è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità,
trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia
inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata che si
elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale
sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa (Cass. 9547/2010 in
motivazione). A prescindere dalle considerazioni che precedono, la sentenza
impugnata, lungi dai denunciati vizi, ha evidenziato la superfluità di tale
ulteriore esame, considerato il notevole lasso di tempo (9 anni) dal sinistro.
7. — Le conclusioni sopra raggiunte sul ricorso principale assorbono ogni
decisione in ordine al ricorso incidentale, stante la sua natura espressamente
condizionata.
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte controricorrente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso principale.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
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Corte che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni

le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013
te

Il Presi

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