Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16039 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. I, 21/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 21/07/2011), n.16039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 558/2007 proposto da:
COMUNE DI COMISO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso l’avvocato SPADA
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALLEMI Sebastiano,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOGEMA S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 109, presso l’avvocato D’AMICO GIOVANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MESSINA Michele, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 708/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 01/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, respingendo il gravame del Comune di Comiso, ha confermato la decisione di primo grado, con cui l’appellante era stato condannato al pagamento, in favore della Sogema s.r.l., di Euro 190.016,91, oltre IVA e interessi legali, a titolo di ulteriore compenso revisionale relativo all’appalto del servizio della nettezza urbana, nonchè alla metà delle spese processuali.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche da memoria. La Sogema ha resistito con controricorso.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso.
Infatti i suoi due motivi, dedotti l’uno ai sensi del n. 5 e l’altro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, difettano, rispettivamente, della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo periodo, e del quesito di diritto di cui al primo periodo del medesimo articolo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00, di cui 2.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011