Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16039 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5649 – 2015 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 161, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CAMILLI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, in persona del Direttore Generale p.t. R.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAULUCCI DE CALBOLI 20-E,

presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4636/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2014, R.G.N. 5447/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito l’Avvocato ROBERTO CAMILLI;

udito l’Avvocato EDMONDA ROLLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – T.F. convenne in giudizio l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER) per sentir dichiarare il suo diritto a subentrare ai nonni L.P. e T.D., rispettivamente deceduti nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), nel contratto di locazione relativo ad alloggio di proprietà dell’ATER, deducendo a fondamento della domanda che il locatore aveva respinto in maniera del tutto ingiustificata la propria richiesta di voltura del detto contratto di locazione avanzata ai sensi della L.R. Lazio n. 33 del 1987, art. 20 e della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12.

Con sentenza del luglio 2012, l’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta dall’attore e, per contro, accolse la domanda riconvenzionale proposta dall’ATER, condannando il T. al rilascio dell’immobile, nonchè alla refusione delle spese di lite.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione T.F., che la Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio con l’appellata ATER, rigettava con sentenza resa pubblica il 29 luglio 2014.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, posto che gli originari assegnatari del contratto di locazione, L.P. e T.D., erano deceduti, rispettivamente, nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), ossia successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 12 del 1999, riteneva integralmente applicabile nella specie l’art. 12 di tale legge, il quale, nel disciplinare il subentro nell’assegnazione dell’immobile dei componenti del nucleo familiare, non annoverava più tra le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare (a differenza della precedente L.R. n. 33 del 1987) la stabile convivenza dei nipoti, quali discendenti in linea retta di secondo grado, con gli effettivi titolari del contratto.

La Corte d’appello, dunque, osservava che, anteriormente al decesso degli originari assegnatari, non era sorto alcun diritto al subentro nel contratto di locazione in favore di T.F., escludendo, altresì, che dall’applicazione della norma sopravvenuta e più sfavorevole all’appellante fosse derivata una violazione del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 alle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).

La Corte capitolina rilevava, inoltre, che gli originari titolari del contratto non avevano mai avanzato alcuna istanza di ampliamento del nucleo familiare in favore del Tentai, là dove, peraltro, “l’insussistenza dei presupposti di legge per l’insorgenza del diritto al subentro in favore del ricorrente” era circostanza “dirimente” rispetto “all’accertamento della procedura di ampliamento del nucleo familiare e alla eventuale accettazione per fatta concludentia della domanda di ampliamento” stessa.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.F., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria.

3.1. – Resiste con controricorso l’ATEA – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione del ricorrente di inammissibilità del controricorso per difetto di valida procura ad litem rilasciata, a margine dello stesso controricorso, dall’ATEA all’avv. Rolli, giacchè la presente locuzione “proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”, in luogo di quella facente riferimento al “controricorso”, appare ascrivibile ad un mero errore materiale e, in ogni caso, non è tale da far escludere la chiara volontà dell’ATER di conferire, con procura speciale, mandato difensivo per contraddire all’impugnazione della controparte in questa sede, dovendosi interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall’art. 159 c.p.c., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti (in tale prospettiva anche Cass., 4 giugno 2008, n. 14793).

2. – Con il primo mezzo è denunciata violazione ed errata applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione alla L.R. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 20, ed alla L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12″riguardo al mancato riconoscimento in capo al ricorrente, anche ai fini amministrativi, della posizione di componente del nucleo familiare”.

Premesso che esso T. aveva già acquisito la qualifica di componente del nucleo familiare degli originari assegnatari dell’immobile ai sensi della L.R. n. 33 del 1987, art. 20, comma 6, allora vigente e che tale status, rilevante ai fini del subentro nel rapporto locatizio, era intangibile, non potendo venire meno per effetto del mutamento della normativa in materia di ampliamento del nucleo familiare e di subentro nell’assegnazione degli alloggi, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle Preleggi, avendo erroneamente applicato, al caso di specie, la L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 4, nonostante tale normativa sopravvenuta più sfavorevole al subentrante fosse diretta a disciplinare esclusivamente gli ampliamenti del nucleo familiare verificatisi successivamente all’entrata in vigore della legge medesima.

In questa prospettiva, la Corte d’Appello, facendo impropriamente riferimento al principio di procedimentalizzazione e formalismo che governa la formazione e la manifestazione della volontà degli enti pubblici, avrebbe erroneamente negato che l’ATEA aveva già validamente riconosciuto esso attuale ricorrente quale componente del nucleo familiare, in forza della prospettata equipollenza ad un formale provvedimento di riconoscimento della conoscenza che l’Azienza locatrice aveva della sua stabile convivenza con i nonni originari assegnatari, e ciò nonostante che il disposto di cui alla L.R. n. 33 del 1987, art. 20, applicabile nel caso di specie, non risultava subordinare l’ampliamento del nucleo familiare nè ad un’istanza da parte dell’assegnatario, nè ad un autorizzazione formale da parte dell’Ente.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione ed errata applicazione della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12, “riguardo al mancato riconoscimento in capo al ricorrente del diritto di subentrare nel rapporto locatizio”.

La Corte capitolina, nell’escludere il diritto di esso T. alla voltura del contratto di locazione, non avrebbe applicato correttamente, al caso di specie, il combinato disposto di cui alla L.R. n. 12 del 1999, artt. 11 e 12, atteso: che l’odierno ricorrente aveva già acquisito la posizione giuridica ed amministrativa di componente del nucleo familiare degli originari assegnatari dell’immobile ai sensi della L.R. n. 33 del 1987, art. 20, comma 6, allora vigente; che una tale qualifica non era venuta meno in virtù del fatto che, nell’individuare le categorie di soggetti aventi diritto all’ampliamento del nucleo familiare, la L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 4, non contemplava più i nipoti discendenti in linea retta di secondo grado rispetto al titolare effettivo del contratto; che, quindi, il riferimento contenuto nel detto art. 12 al “nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5, originariamente assegnatario” doveva essere inteso nel senso che la normativa sopravvenuta aveva attribuito il diritto a subentrare nel rapporto locatizio ai componenti del nucleo familiare che erano tali al momento dell’entrata in vigore della legge sopravvenuta.

3. – I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati.

3.1. – La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass., 27 maggio 1971, n. 1579; Cass., 3 marzo 2000, n. 2433; Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).

3.2. – In base alle norme della Regione Lazio in materia di edilizia residenziale pubblica rilevanti ai fini della presente decisione (L.R. n. 33 del 1987, art. 20 ed la L.R. n. 12 del 1999, art. 12) emerge chiaramente che, tanto, nella previgente L.R. del 1987, quanto nella successiva L.R. del 1999, l’insorgenza del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio è indefettibilmente condizionata – per ciò che specificamente rileva nella fattispecie al decesso dell’assegnatario, con la conseguenza che, anteriormente a tale momento, non è dato poter ravvisare, in capo ai componenti del nucleo familiare, alcuna acquisita posizione di vantaggio ai fini del predetto subentro (bensì, soltanto di mera aspettativa di fatto).

La normativa sopravvenuta n. 12 del 1999), dunque, pur possibili subentranti, i stabilmente conviventi con dell’alloggio (come già (L.R. art. 12, comma 4, non contemplando più, tra i nipoti, quali discendenti l’ascendente assegnatario previsto, in ragione dell'”ampliamento stabile del nucleo familiare”, dal combinato disposto della L.R. n. 33 del 1987, artt. 20 e 3), non ha affatto modificato la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto al subentro, ancorando quest’ultimo, come in precedenza, al decesso dell’assegnatario.

Sicchè, la Corte capitolina, nell’assumere la data del decesso degli originari assegnatari dell’alloggio (rispettivamente, anno (OMISSIS) ed anno (OMISSIS)) quale momento cui fare riferimento per l’individuazione della normativa applicabile ai fini del diritto al subentro preteso dal nipote dei medesimi assegnatari e, di conseguenza, applicando la legge regionale vigente nel predetto momento (L.R. n. 12 del 1999), non ha violato l’art. 11 delle Preleggi.

3.3. – Il giudice di appello ha, altresì, fatto corretta applicazione della disciplina recata dalla L.R. n. 12 del 1999.

La L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 1, consente il subentro nell’assegnazione dell’alloggio ai “componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato art. 11, camma 5”.

Dunque, il comma 5 dell’art. 11 concerne esclusivamente il nucleo familiare “originariamente assegnatario” e non già i casi di ampliamento dello stesso nucleo, che sono disciplinati, invece, dal comma 4 dell’art. 12, il quale, a sua volta, non contempla i discendenti quali soggetti aventi diritto al subentro nell’alloggio.

Del resto, proprio nell’ottica del nucleo familiare “originariamente assegnatario”, il citato comma 5 dell’art. 11 fa riferimento alla ininterrotta convivenza (da almeno due anni) precedente allo stesso bando di assegnazione, nella specie rilevando, quindi, il bando di assegnazione dell’alloggio agli ascendenti dello stesso T.F., quale requisito che il ricorrente neppure ha dedotto di possedere (e, ancor prima, di averne allegato la sussistenza già nel giudizio di merito), insistendo, infatti, nel requisito dell’ampliamento del nucleo familiare originario.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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