Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16038 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35216-2018 proposto dx

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

INTER HANNOVER – INTERNATIONAL INSURANCE CO OF HANNOVER, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

INCANNO’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ITAS MUTUA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18506/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 18506/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata l’l ottobre 2018, articolando due motivi.

Resistono con autonomi controricorsi la società Inter Hannover, che aderisce al ricorso principale, e R.V..

La ricorrente espone in fatto di essere stata convenuta in giudizio, insieme con la Soder Inter Hannover, da R.V. che chiedeva di essere risarcito dei danni patiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Roma, il 2 agosto 2011.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 36799/2015, accertava la corresponsabilità del conducente del veicolo di proprietà di R.V. nella misura del 30% e dell’odierna ricorrente nella misura del 70% nella causazione del sinistro, condannava quest’ultima al pagamento di Euro 4.000,00 a favore dell’attore, respingeva la domanda riconvenzionale della convenuta, per essere stata la stessa soddisfatta prima dell’introduzione del giudizio, in ragione della quota di corresponsabilità nella determinazione del sinistro, la condannava pagamento delle spese di lite, condannava la società Inter Hannover a manlevarla.

Il Tribunale di Roma, investito del gravame da S.L., con la sentenza qui impugnata, confermava la sentenza di prime cure e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di R.V. e I.V..

Avendo ritenuto sussistenti lè condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi il Tribunale discostato dalla pronuncia a Sezioni unite n. 27199/2017 che ha ritenuto che il carattere di specificità dell’appello è rispettato ove l’impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i motivi di dissenso, dovendosi escludere c e il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere, come invece ha ritenuto la sentenza del Tribunale, la redazione di un progetto alternativo di decisione.

2.Con il secondo motivo, sottoarticolato in più punti che attingono tutti la motivazione della sentenza (quanto alla dinamica del sinistro, al preventivo di spesa, al fermo tecnico), la ricorrente censura la senten a gravata per omesso esame di una serie di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La censura della ricorrente si rivolge, in particolare, alla statuizione che qui si riporta con cui il Tribunale aveva motivato la conferma della decisione del Giudice di Pace: “il GDP ha valutato correttamente il contr buto causale, diverso, dei due conducenti nella causazione del sinistro, tenuto conto (al 70%) delle gravi violazioni commesse dalla S. (in particolare occupando in fase di sorpasso la corsia opposta della carreggiata); e non attribuendo il valore erroneo che l’appellante pretende dal mero preventivo (sic) di spesa; come pure escludendo il non provato fermo tecnico”.

Ad avviso della difesa della ricorrente, che stigmatizza la tendenza del giudicante a pronunciare sentenze prive di motivazione, oggetto, per questa di ragione, di cassazione, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione alcuno dei vari e fondati motivi di gravame analiticamente rappresentati in appello; avrebbe assegnato n ruolo preponderante ad un dettaglio, derivante dall’errata lettura della relazione degli agenti polizia intervenuti sul teatro del sinistro, rappresentato dallo sconfinamento del veicolo condotto da S.L. rispetto alla riga di mezzeria, senza tener conto della dinamica del sinistro e del verbale redatto dai vigili urbani che, ricostruendola, non avevano mai rilevato che la vettura viaggiasse oltre la linea di mezzeria; non avrebbe tenuto conto della richiesta di valutare la perizia-preventivo di spesa allegata come elemento istruttorio pienamente efficace alla determinazione del pregiudizio patito dall’istante anche in via equitativa; non avrebbe tenuto conto che la parte danneggiata, essendo stata privata del mezzo per un certo periodo di tempo, avrebbe avuto diritto alla liquidazione del danno da fermo tecnico, anche in assenza di prova specifica.

3. Mette conto rilevare che, oltre a risultare piuttosto carente già l’esposizione del fatto – in quanto la ricorrente si limita a riferire della vicenda relativa all’introduzione della lite quanto alla notificazione della citazione introduttiva, ma omette: a) di indicare le ragioni della domanda proposta; b) di precisare il contenuto della domanda riconvenzionale; c) di riferire dello svolgimento del giudizio di primo grado; d) di indicare le ragioni della decisione, dato che non va oltre il richiamo del dispositivo; e) di enunciare i motivi di appello; f) di riferire dello svolgimento del giudizio di secondo grado – il primo motivo non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n 6.

La disposizione in parola, che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, va e anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denucino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi (ex plurimis cfr. Cass. 10/01/2012, n. 86).

S.L. ha omesso di riportare nel loro impianto specifico i motivi d’appello formulati che, a suo avviso, non sarebbero affetti dalla genericità ravvisata dal Tribunale. Tale omissione integra violazione del principio richiamato, il quale è frutto di elaborazione della giurisprudenza di questa Corte avvenuta in relazione a vizi di omesso esame/omessa motivazione relativi a prove testimoniali o documentali, violazione di canoni interpretativi di norme collettive, il cui contenuto non sia stato riportato dal ricorrente, il rispetto del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, risulta fondato sull’esigenza, particolare del giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli d’ufficio o di parte ove tali atti siano contenuti. Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; ma risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione i quali atti – o parti di essi- siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura. Deve, pertanto, ribadirsi che la regola predetta vale, evidentemente, anche per i motivi d’appello in relazione ai quali si denuncino errori da parte dei giudici di merito.

Nella sostanza, la ricorrente si è limitata ad invocare l’esame diretto dei fatti di causa (p. 3 del ricorso) ed a riportare un sommario dell’atto di appello che, per quanto articolato in modo da evidenziare l’epigrafe dei singoli motivi di gravame, non contiene una precisazione delle argomentazioni a supporto, limitandosi a specificare che la ricorrente non aveva superato la linea continua della carreggiata pretendendo che il Tribunale ne deducesse la chiara responsabilità di R. nella determinazione del sinistro, avendo egli omesso di ispezionare attentamente il tratto di strada sul quale era in procinto di iniziare la manovra e ipotizzando di avere dimostrato a questa Corte che l’impianto dell’appello non poteva essere considerato un continuum discorsivo di argomentazioni, come ritenuto dal Giudice di seconde cure.

In via gradata, si osserva quanto all’errore del Tribunale che pretendendo dall’appellante non già l’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, ma un “progetto alternativo di sentenza” avrebbe deciso in contrasto con la decisione a Sezioni Unite.27199 del 16/11/2017), che il giudice a quo, avendo precisato che l’atto di appello risultava carente di tutte le indicazioni indicate in neretto e cioè le parti del provvedimento censurate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, intendevi letterale delle espressioni adoperate, alla individuazione di un “percorso logico alternativo a caso di specie faceva difetto”.

5. Il secondo motivo risulta a sua volta inammissibile per carenza di interesse, essendo il giudice di merito, una volta dichiarato l’appello inammissibile, spogliato della propria potestas iudicandi (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840).

6. Ne consegue che il ricorso Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.L. ed Inter Hannover International in solido al pagamento delle spese di lite a favore di R.V., con distrazione, come da richiesta, a favore difensore anticipatario, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di S.L. e di Inter Hannover International, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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