Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16038 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/06/2017), n. 16038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9002-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AUTOPIU’ 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO DORIA;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9425/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa (tra l’altro) per IVA dell’anno d’imposta 2009 a seguito di controllo automatizzato, la C.T.R. ha accolto l’appello della società contribuente ritenendo in via preliminare e assorbente inammissibile l’adozione della procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis per il recupero a tassazione del credito Iva portato in detrazione in quanto maturato in annualità in cui la dichiarazione era stata presentata tardivamente e doveva perciò considerarsi a tutti gli effetti omessa, ritenendo trattarsi di ipotesi di particolare complessità che richiedeva “un atto di accertamento”, nonchè “l’instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’iscrizione a ruolo”;
2. l’amministrazione ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, in quanto “chiaramente immotivata”, per l’incomprensibilità della ratio decidendi – e comunque deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. la prima censura è infondata, poichè – al di là dell’equivoco riferimento alla necessità della previa instaurazione del contraddittorio – risulta evidente che la ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sulla (pur erroneamente) ritenuta impraticabilità, in simili fattispecie, del controllo automatizzato;
5. è però fondato il secondo motivo, alla luce del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17758 dell’8 settembre 2016, per cui: “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati, dei quali non è stata fatta applicazione dal giudice d’appello.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017